Lo Stalking: cos’è cambiato a 3 anni dalla sua entrata in vigore.

Pubblicato il 16 Giugno 2012 alle 21:16 Autore: Andrea Iurato

La legge 38/2009 ha convertito senza variazioni il d.l. 11/2009, introducendo, all’articolo 612 bis del Codice Penale, il reato di “Atti persecutori” comunemente conosciuto come “stalking”.

L’espressione stalking deriva dall’inglese “to stalk” e vuol dire “fare la posta, seguire ossessivamente la preda”. Il fenomeno riguarda infatti la condotta di un soggetto che, spinto dal desiderio di possedere o di avere una relazione con un’altra persona, la perseguiti ossessivamente e continuativamente al fine di ottenere da questa le attenzioni desiderate.

Tipici stalkers sono l’ex fidanzato/a o l’ex coniuge che, allontanato dal partner, cerca con condotte reiterate di minacce e molestie di riconquistarlo. Le loro armi iniziali sono l’invio spasmodico di sms, telefonate, e-mail, pedinamenti e intrusioni nella vita privata. Non di rado il fenomeno può degenerare sfociando nell’ uccisione della persona perseguitata.
Prima dell’introduzione di questa nuova normativa il nostro ordinamento non era in linea con gli altri legislatori: i delitti di molestie, di violenza privata e di minacce non erano in grado di rispondere adeguatamente alla pericolosità e alla gravità di questa condotta.
Così negli ultimi decenni in tutti gli ordinamenti giuridici più avanzati si è provveduto ad introdurre tale reato.

Il delitto di stalking provoca un grave allarme sociale poiché  non solo lede la libertà morale della persona, ma anche la sua serenità psicologica e la privacy. Inoltre , affinchè gli atti persecutori possano essere considerati tali, il legislatore richiede che le condotte di minaccia e molestia, la base del reato di atti persecutori, siano reiterate nel tempo; non basta una singola minaccia o molestia per integrare il delitto di cui sopra. E’ il giudice a valutare discrezionalmente il numero di condotte necessarie per configurare il reato; solo egli è capace di individuare se la capacità persecutoria del reo sia in grado di generare nella vittima , alternativamente, queste tre condizioni:

1) Perdurante e grave stato di ansia o di paura;
2)  Timore fondato per l’incolumità propria, di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legato da relazione affettiva;
3) Costrizione della vittima ad alterare le proprie abitudini di vita.
Grazie alla dottrina e alla giurisprudenza nel corso degli anni sono stati individuati vari tipi di stalking:
1)Stalking vigilante: condotte di sorveglianza, inseguimento, raccolta di informazioni sulla vittima e sui suoi spostamenti, intrusioni, appostamenti presso la dimora e i luoghi di lavoro o svago della vittima, visite senza preavviso. Prima dell’introduzione dell’art.612-bis c.p. tali condotte erano perlopiù prive di rilevanza penale nel nostro ordinamento.
2) Comunicativo: tentativi di comunicazione e di contatto della vittima per via epistolare, telefonica, sms, attraverso scritte sui muri, messaggi a casa, ufficio, sull’auto, invio di fiori e regali.
3)Cyber: condotte di intrusione molesta nella vita altrui rese possibili attraverso le moderne tecnologie informatiche: invio massiccio di e-mail, virus, furto dell’identità digitale, creazione di siti internet ad hoc, discredito e assillamento della vittima su social network.
4)Vip : casi in cui la vittima è un personaggio famoso e lo stalker è un suo ammiratore.

Come può difendersi la vittima di stalking?  Il reato è punibile a querela della persona offesa (entro il termine di sei mesi) ed eccezionalmente d’ufficio nei casi di vittima minore o disabile, di connessione con altro reato procedibile d’ufficio e di soggetto già “ammonito” dal questore.

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