Lo Stalking: cos’è cambiato a 3 anni dalla sua entrata in vigore.

Pubblicato il 16 Giugno 2012 alle 21:16 Autore: Andrea Iurato

Proprio l’articolo 8 del d.l. 11\2009 introduce un importante strumento di intervento, “l’ammonimento del questore”. Tale articolo prevede che “fino a quando non è proposta querela per il reato di cui all’art 612-bis c.p., la persona offesa può esporre i fatti all’autorità di pubblica sicurezza, avanzando richiesta al questore di ammonimento nei confronti dell’autore della condotta”.

L’atto in questione può essere espletato anche prima dell’integrazione dei presupposti di cui all’art 612-bis c.p., cioè è possibile fare riferimento a fatti anche diversi da quelli tipici, capaci di determinare verosimilmente un soggetto di reato.

L’avvio del procedimento dovrà essere instaurato quando gli atti in suo possesso non lascino alcun margine di incertezza: dato che si tratta di un’attività preventiva il questore può convocare i soggetti che possono fornire indicazioni e notizie utili, anche la stessa persona offesa. Egli deve infatti comprendere la serietà dei fatti illustrati e la fondatezza della domanda avanzata.

L’autorità provvede ad ammonire oralmente la persona e le risultanze dell’attività vengono formalizzate allorchè il questore rediga un processo verbale che viene rilasciato all’ammonito.
Se l’autore dello stalking era già stato ammonito, al momento della condanna la pena è aumentata.

Con il successivo articolo 9 del d.l. 11\2009 il legislatore introduce all’art. 282-ter c.p.p. una nuova misura coercitiva: il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

La cautela consiste nel divieto di avvicinamento a determinati luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero nell’ordine di mantenere una distanza da questi luoghi ovvero dalla stessa vittima dell’attività molesta. Dunque il soggetto raggiunto dall’ordinanza cautelare dovrà evitare il contatto personale con l’offeso, rimanendo ad una distanza predeterminata.

Inoltre se sussistono ulteriori esigenze di cautela, tale prescrizione può tutelare i prossimi congiunti della persona offesa, ovvero i conviventi o le persone alle quali l’offeso risulti affettivamente legato.

Da quanto appena esaminato appare chiaro come sia stato importante introdurre questo reato nel nostro ordinamento. Infatti  da quando è stato inserito assistiamo alla punizione di atti che prima non erano considerati nemmeno penalmente rilevanti dalla nostra legislazione.

Secondo l’Osservatorio Nazionale sullo Stalking, quasi 1 italiano su 5 sarebbe vittima di atti persecutori i quali, a volte, degenerano in violenza fisica.

Il problema più grande, però, consiste nella scarsezza di denunce che arrivano alle forze dell’ordine; essendo un reato a querela dell’offeso, e solo in alcuni e ben specificati casi il giudice può procedere d’ufficio, molte vittime hanno paura di denunciare, sicure che questa loro azione possa comportare una recrudescenza degli atti dello stalker nei loro confronti.

I casi di stalking sono equamente divisi sul territorio nazionale, dove si attestano intorno al 20% dei reati e questo fenomeno, sicuramente, ha avuto un’impennata negli ultimi anni.

Difatti la tecnologia, social network in testa, ci rendono più esposti al mondo esterno e quindi più vulnerabili. Sono noti i casi di cyber stalking dove alla vittima viene anche rubata la sua identità personale con la quale vengono creati falsi account facebook  e twitter nei quali vengono “postate” frasi ingiuriose e descritte attività non vere.

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