Il nuovo CCNL del commercio

Pubblicato il 1 Luglio 2011 alle 10:15 Autore: Matteo Patané

Mentre infuriano le polemiche tra Fiom e Cgil sul nuovo modello contrattuale, viene firmato un contratto nazionale per il commercio che rischia di penalizzare i giovani lavoratori

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Sempre in tema malattia, in virtù di quanto previsto dal Decreto Legge 112/2008 (convertito in Legge 133/2008), il rimborso del periodo di malattia può essere effettuato direttamente dal datore di lavoro, che si ritrova così esonerato dal versamento dei contributi all’INPS per tale periodo. Inoltre verrà esteso di 60 giorni il periodo di indennizzo retribuito in caso di assenze per patologie gravi, a fronte di una diminuzione di eguale durata del periodo di aspettativa non retribuita. Infine, sarà incrementato l’importo dell’assicurazione in caso di invalidità permanente o morte del lavoratore prevista per gli operatori di vendita.

Altrettanto dirompenti sono gli aspetti legati alla fruizione delle ore di ferie e permesso. Nella versione del contratto in vigore fino a dicembre 2010 il numero di ore annue di ROL a disposizione dei dipendenti legati al CCNL del commercio era di 88 per aziende sotto i 15 dipendenti e 104 per quelle sopra tale soglia. Con la nuova stesura invece si prevede che per i primi due anni di lavoro verranno riconosciute al dipendente solo 32 ore annue, corrispondenti alle festività soppresse; dal secondo al quarto anno di lavoro verranno riconosciute le 32 ore di cui sopra più il 50% di quelle residue (quindi rispettivamente 60 e 68 ore a seconda del numero di dipendenti) e solo dal quarto anno di lavoro si abbia a disposizione l’intero monte ferie.

È importante osservare che il contratto parla espressamente di maturazione delle ferie, e non di utilizzo: questo vuol dire che i limiti imposti al lavoratore riguardano proprio le ferie a sua disposizione e non la semplice facoltà di farne utilizzo. Anche in questo caso la clausola si applica sulle assunzioni successive alla firma del contratto, e non verrà replicata in caso di trasformazione tra una tipologia di contratto e l’altro, ad esempio da apprendistato o stage a tempo indeterminato.

Aumentano poi i tempi di inserimento dei nuovi assunti, che passano da 45 a 60 giorni per i contratti di IV e V livello e da 30 a 45 giorni per quelli di VI e VII livello.

Un tema invece affrontato in termini equilibrati è il minore preavviso previsto per le comunicazioni di licenziamento (danno per il lavoratore) o dimissioni (danno per l’azienda).

Preavvisi per licenziamenti e dimissioni

La tabella sopra riportata evidenzia i nuovi giorni lavorativi di preavviso da rispettare per la cessazione del rapporto di lavoro, modulati da un lato in base all’inquadramento e dall’altro in funzione dell’anzianità lavorativa. Le diminuzioni sono dell’ordine del 25% circa per tutte le combinazioni.

Nel contratto viene dato particolare spazio alla contrattazione diretta tra azienda e dipendente, attraverso una serie di deroghe al CCNL che consentano, come da Legge 183/2010, piena libertà di azione alle aziende in termini produttività, come straordinari senza preavviso, lavoro nei giorni festivi eccetera. Su tali ore lavorative verrà applicata un’aliquota ridotta del 10%. Al tempo stesso, sempre per rispondere a quanto previsto dal legistlatore nel Collegato Lavoro, è stata revisionata la disciplina relativa alle certificazioni e all’arbitrato attraverso le clausole compromissorie.

Sempre bilanciati tra lavoratore ed azienda sono i passaggi relativi alla previdenza integrativa, che nel caso del CCNL del commercio è costituita principalmente dal Fondo Est per i dipendenti e dal Quas per i quadri: da marzo 2011 ogni azienda che non aderisce a tali fondi è infatti obbligata a fornire ai suoi dipendenti le medesime prestazioni e garanzie dal punto di vista dell’assistenza sanitaria; dal 2014 le aziende equipareranno i contributi a tale fondo per i dipendenti a tempo parziale con quelli relativi al tempo pieno. Ai lavoratori iscritti al Fondo Est spetta l’onere di un maggior impegno finanziario nel fondo, con un incremento di un euro mensile dal 01/06/2011 e di un ulteriore euro dal 01/01/2012.

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L'autore: Matteo Patané

Nato nel 1982 ad Acqui Terme (AL), ha vissuto a Nizza Monferrato (AT) fino ai diciotto anni, quando si è trasferito a Torino per frequentare il Politecnico. Laureato nel 2007 in Ingegneria Telematica lavora a Torino come consulente informatico. Tra i suoi hobby spiccano il ciclismo e la lettura, oltre naturalmente all'analisi politica. Il suo blog personale è Città democratica.
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