Elezioni regionali Lombardia 2018: fac-simile scheda elettorale, come si vota

Pubblicato il 8 Febbraio 2018 alle 15:46 Autore: Camilla Ferrandi
elezioni regionali

Elezioni regionali Lombardia 2018: fac-simile scheda elettorale, come si vota

Che si voti domenica 4 marzo, dalle ore 7 alle ore 23, ormai non vi è alcun dubbio. In Lombardia si voterà sia per il rinnovo delle camere, sia per quello del Consiglio regionale e del Presidente di Regione.

Di seguito le linee guida per gli elettori lombardi chiamati alle urne per eleggere consiglieri regionali e governatore.

Come ogni elezione vuole, l’elettore deve presentarsi al seggio presso il quale è iscritto (vedi tessera elettorale) munito di documento di identità e della tessera elettorale stessa. In quest’ultima, gli scrutatori appongono il timbro dell’elezione avvenuta. Ricordiamo agli elettori che, in caso di spazi conclusi all’interno della tessera elettorale o in caso di smarrimento della stessa, questi possono richiederla presso gli uffici elettorali del proprio comune.

Elezioni regionali Lombardia: le informazioni tecniche

Passiamo alle informazioni tecniche. Le regole elettorali per l’elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Lombardia sono stabilite dalla legge regionale n. 17/2012 come modificata dalla legge regionale n. 38/2017.

Il Consiglio e il Presidente sono eletti, a suffragio universale e diretto, contestualmente su un’unica scheda. Ogni candidato presidente è associato ad una lista o più liste.

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L’elettore può:

1) votare una lista;

2) votare una lista e il candidato presidente ad essa associato;

3) votare una lista e un candidato presidente ad essa non associato (voto disgiunto);

4) votare un candidato presidente.

Nel caso 1) il voto dell’elettore va, oltre che alla lista da lui prescelta, anche al candidato presidente ad essa associato. Nel caso 4) il voto dell’elettore verrà computato solo ed esclusivamente per l’elezione del presidente.

Elezioni regionali Lombardia 2018: fac-simile scheda elettorale, come si vota

Inoltre, in base alla l. r. 38/2017, che ha modificato la l. r. 17/2012, l’elettore ha a disposizione fino a due voti di preferenza, da esprimere nell’apposito spazio accanto alla lista prescelta. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della medesima lista. In caso contrario, la seconda preferenza è annullata.

Il numero di Consiglieri è fissato a 80, compreso il Presidente della Regione. È proclamato eletto Presidente della Regione il candidato che ottiene il maggior numero di voti validi sul territorio regionale. Un seggio dei 79 restanti è riservato al miglior perdente tra i candidati alla presidenza, ovvero il candidato presidente arrivato secondo.
Gli altri 78 consiglieri sono eletti con criterio proporzionale sulla base di liste provinciali concorrenti, con applicazione di un premio di maggioranza variabile.

Il premio di maggioranza scatta laddove il candidato presidente eletto non raggiunga il 50%+1 dei voti validi. Così, alle liste collegate al Presidente della Regione eletto sono assegnati:

  • almeno il 55% dei seggi consiliari, se il Presidente ha ottenuto meno del 40% dei voti validi;

  • almeno il 60% dei seggi consiliari, e non più del 70%, se il Presidente ha ottenuto il 40% o più dei voti validi. Il limite del 70% dei seggi ha come fine quello di tutelare la minoranza, o meglio, le minoranze consiliari.

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L'autore: Camilla Ferrandi

Nata nel 1989 a Grosseto. Laureata magistrale in Scienze della Politica e dei Processi Decisionali presso la Cesare Alfieri di Firenze e con un Master in Istituzioni Parlamentari per consulenti d'assemblea conseguito a La Sapienza. Appassionata di politica interna, collaboro con Termometro Politico dal 2016.
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