Legge 104: congedo straordinario e ferie retribuite, come funziona

Pubblicato il 16 Luglio 2018 alle 11:00 Autore: Daniele Sforza
Legge 104: congedo straordinario e ferie retribuite, come funziona

Legge 104: congedo straordinario e ferie retribuite, come funziona.

Andiamo a chiarire alcuni aspetti della Legge 104, occupandoci in particolare del congedo straordinario e delle ferie retribuite. Ovvero, se le ferie, la tredicesima e il Tfr vengono maturate anche durante il periodo di congedo straordinario retribuito. A tal proposito bisogna far riferimento alla normativa vigente, che si può consultare nel decreto legislativo 119/2011, più precisamente all’articolo 4. Quest’ultimo è infatti intervenuto a modificare il decreto legislativo 151/2001. Ecco cosa è cambiato e i chiarimenti sul tema.

Legge 104: congedo straordinario e ferie retribuire, cosa dice la normativa

L’art. 4 del Dlgs 119/2011 comma 5 recita quanto segue. “Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata (Legge 104) ha diritto a fruire del congedo” retribuito “entro 60 giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre, o la madre anche adottivi”. Nell’eventualità si verifichino tali circostanze interessino anche i genitori, a fruire del congedo sarà uno dei figli conviventi; in mancanza di questi, il diritto passa a uno dei fratelli o sorelle conviventi.

Ma la parte più interessante è inclusa nel comma 5-quinquies.

Il periodo ci cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.

Successive circolari Inpdap, pubblicate e diffuse dal 2003 al 2011, si afferma quanto sopra riportato. E si chiarisce che per i permessi e i riposi per l’assistenza ai figli con handicap grave, viene riconosciuto un trattamento differente. Infatti, congedo retribuito e permessi e ferie retribuite hanno una natura differente. Per quanto riguarda il congedo si parla di totale sospensione dell’attività lavorativa; i permessi, invece, sono solo delle assenze temporanee, limitate nel tempo e dunque di breve durata; ma si collocano nell’ambito di una sostanziale continuità.

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Si precisa tuttavia che tali periodi sono coperti da contribuzione, pertanto risultano validi a fini pensionistici.

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L'autore: Daniele Sforza

Romano, classe 1985. Dal 2006 scrivo per riviste, per poi orientarmi sulla redazione di testi pubblicitari per siti aziendali. Quindi lavoro come redattore SEO per alcune testate online, specializzandomi in temi quali lavoro, previdenza e attualità.
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