Voucher e prestazione occasionale: requisiti, limiti e differenza

Pubblicato il 20 Luglio 2018 alle 01:24 Autore: Camilla Ferrandi
Partenza lenta nuovi voucher Inps

Voucher e prestazione occasionale: requisiti, limiti e differenza

Prestazione occasionale e voucher lavoro: le differenze


Il decreto dignità è pubblicato in Gazzeta Ufficiale. Il 24 luglio inizierà la discussione in Parlamento, partendo dalla Camera. Dopo il cambiamento di rotta di Di Maio, sembra proprio che i voucher torneranno in auge. Il Ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, infatti, ha aperto ad una loro possibile reintroduzione, limitatamente ad alcuni settori di lavoro (agricoltura, turismo, lavori domestici), da operare in Aula attraverso modifiche al testo dello stesso decreto, durante la discussione per la sua conversione in legge.

Voucher del 2003

I voucher risultano introdotti dalla Legge Biagi nel 2003 (Governo Berlusconi) al fine di regolamentare prestazioni lavorative non riconducibili a contratti di lavoro perché svolte occasionalmente. Con i voucher al lavoratore occasionale venivaano riconosciuti sia i contributi Inps sia le forme di assicurazione Inail per eventuali infortuni sul lavoro. Dopo molte modifiche, sono stati aboliti la scorsa estate dal Governo Gentiloni. I voucher, infatti, erano accusati di essere motivo di aggravio della precarizzazione del lavoro invece di essere strumento di favore per il lavoratore. Dopo l’organizzazione di un referendum anti-voucher da parte della Cgil, i voucher risultano aboliti attraverso l’abrogazione di alcuni articoli del Jobs act. Visto il vuoto normativo creatosi conseguentemente alla loro assenza, i voucher vengono sostituiti da due diversi strumenti (l. 96/2017): libretto famiglia e contratto per prestazione occasionale.

Ogni voucher, nella vecchia tipologia, poteva avere un valore di 10, 20 o 50 euro. L’80% del valore andava al lavoratore. Il resto veniva diviso tra Inail (7%) e Inps (13%). Su un buono lavoro da 10 euro, per esempio, il compenso netto del lavoratore era di 7,50 euro (compenso minimo all’ora).

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Per pagare tramite voucher, era necessaria la registrazione del lavoratore sul sito dell’Inps attraverso un codice Pin. Dopo aver chiesto l’attivazione all’Inps e aver comunicato i dati, era possibile comprare i voucher online sul sito dell’Inps, nelle sedi Inps, alle Poste, in alcune tabaccherie o in banca. Per riscuoterli, invece, il lavoratore poteva incassarli entro due anni presso gli uffici postali, online tramite l’InpsCard, attraverso bonifico su un conto domiciliato presso un ufficio postale. Oppure da un tabaccaio autorizzato o in banca dal secondo giorno successivo alla fine della prestazione di lavoro accessorio e entro un anno dall’emissione.

Voucher e prestazione occasionale, cosa cambia

Come detto, con l’abolizione dei voucher, ci sono il contratto per prestazione occasionale e il libretto famiglia.

Del contratto di prestazione occasionale possono usufruire quelle aziende con meno di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato, i professionisti, le organizzazioni non profit e, a seconda dei casi, anche la pubblica amministrazione. Per quanto riguarda i limiti di questo strumento, il lavoratore non può guadagnare più di 5mila euro netti l’anno, con un massimo di 2.500 dallo stesso datore di lavoro. Allo stesso modo, l’azienda non potrà ricevere lavoro occasionale per più di 5mila euro annui. Invece, l’importo massimo annuo che si poteva ricevere con i voucher era pari a 7mila euro netti (9.660 euro lordi). Se la prestazione era resa per un’impresa o un professionista, il limite scendeva a 2mila euro netti per singolo committente.

Per quanto riguarda le possibilità di usufruire del contratto di prestazione occasionale, ci sono delle limitazioni: non possono stipularli le imprese che operano nell’edilizia e settori affini. O quelle che stanno realizzando appalti pubblici. Le aziende agricole possono utilizzare questa modalità di contratti esclusivamente nei confronti di pensionati, disoccupati che abbiano presentato la Dichiarazione di Immediata Disponibilità, studenti con un’età inferiore a 25 anni e con chi riceve sostegni economici, come il reddito di inclusione sociale. La pubblica amministrazione, invece, può utilizzare il Contratto di prestazione occasionale solo per progetti speciali destinati a soggetti svantaggiati o in difficoltà; poi lavori di emergenza dovuti a calamità naturali, oppure attività solidali e organizzazione di manifestazioni.

La retribuzione oraria è liberamente fissata dal datore e dal lavoratore ma, per legge, non può mai essere inferiore a 9 euro l’ora.

Voucher e contributi Inps

Ai 9 euro sono da aggiungere sia il 33% di contribuzione Inps (2,97 euro), sia il 3,5% di premio Inail (3,2 euro). Si arriva così a 12,29 euro. Su questo importo, precisa ancora la circolare, si applica l’1% di oneri di gestione che fanno salire il costo totale minimo orario per l’utilizzatore a 12,41 euro.

Infine, l’importo del compenso giornaliero non può essere inferiore alla misura minima fissata per la remunerazione di 4 ore lavorative, pari a 36 euro; anche qualora la durata effettiva della prestazione lavorativa giornaliera sia inferiore a quattro ore.

Vedremo nelle prossime settimane se i voucher verranno effettivamente reintrodotti. E se sì, se avranno caratteristiche uguali o differenti dalla versione precedente.

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L'autore: Camilla Ferrandi

Nata nel 1989 a Grosseto. Laureata magistrale in Scienze della Politica e dei Processi Decisionali presso la Cesare Alfieri di Firenze e con un Master in Istituzioni Parlamentari per consulenti d'assemblea conseguito a La Sapienza. Appassionata di politica interna, collaboro con Termometro Politico dal 2016.
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