Permessi Legge 104 e congedo, valgono i contributi figurativi Inps

Pubblicato il 8 Aprile 2019 alle 06:06 Autore: Giuseppe Spadaro

In caso di assenza dal lavoro per permessi stabiliti in base alla Legge 104 o in caso di congedo parentale biennale valgono i contributi figurativi Inps.

Legge 104
Permessi Legge 104 e congedo, valgono i contributi figurativi Inps

Contributi figurativi Inps con Legge 104


Chi usufruisce della Legge 104 o dei permessi di congedo da lavoro perde una parte della retribuzione o viene in qualche modo penalizzato? La risposta è no. Infatti in entrambi i casi la legge riconosce la copertura pensionistica gratuita su tali periodi. Pertanto nei casi specificatamente previste ci si può assentare dall’ attività lavorativa potendo contare sui contributi figurativi per la pensione.

Legge 104  e congedo, in caso di assenza dal lavoro

La legge 104/1992 consente al lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità che risulti essere il coniuge, parente o affine entro il secondo grado, di godere di tre giorni al mese di permessi retribuiti a condizione che il disabile non sia ricoverata a tempo pieno. La legge 104 dà diritto a tre giorni di permesso mensile. Utilizzabili anche sotto forma di permessi frazionati o di permessi giornalieri per ciascun giorno di lavoro nel mese. Esistono alcune distinzioni. Infatti si tratta di 2 ore al giorno se l’orario di lavoro è di 6 ore o superiore. Mentre è di 1 ora al giorno se l’orario di lavoro è inferiore alle 6 ore.

Legge 104  e congedo, contribuzione figurativa integrativa

In caso di assenza dal lavoro i periodi sono coperti figurativamente ai fini pensionistici sia a fini del diritto che della misura della pensione. Le modalità e i criteri in base a cui determinare il valore dei permessi vengono stabiliti con le stesse regole previste per l’ accredito figurativo (legge 183/2010 articolo 40). La contribuzione figurativa è attribuita in quota integrativa.

Legge 104  e congedo, in cosa consiste

L’ articolo 42, comma 5 del Dlgs 151/2001 riconosce ai lavoratori dipendenti il diritto di un congedo straordinario sino ad un massimo di due anni per ciascun disabile. I diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente. La legge stabilisce un’ indennità di congedo, pari all’ ultima retribuzione percepita e la relativa copertura figurativa utile sia ai fini del diritto che della misura della pensione da definire in base alle regole generali previste dall’ articolo 40 della legge 183/2010.

Legge 104  e congedo, tetto massimo

Esiste un tetto massimo stabilito dall’Inps che nel 2018 è del’ importo di euro 47.967 euro cifra. La somma deve contemplare sia l’ indennità economica che l’ accredito figurativo. In particolare la quota dell’ indennità economica non deve superare il valore di 36.066,00 euro. La restante somma, ovvero 11.901 euro corrispondente al 33% dell’ aliquota contributiva, è a disposizione dell’ Inps per l’ accredito dei contributi figurativi.

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L'autore: Giuseppe Spadaro

Direttore Responsabile di Termometro Politico. Iscritto all'Ordine dei Giornalisti (Tessera n. 149305) Nato a Barletta, mi sono laureato in Comunicazione Politica e Sociale presso l'Università degli Studi di Milano. Da sempre interessato ai temi sociali e politici ho trasformato la mia passione per la scrittura (e la lettura) nel mio mestiere che coltivo insieme all'amore per il mare e alla musica.
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