Busta paga: detrazioni fiscali per premi produttività, come averle

Pubblicato il 10 Aprile 2019 alle 06:34 Autore: Daniele Sforza

Le ultime novità sulla busta paga riguardano le detrazioni fiscali per i premi di produttività. In merito si è pronunciata l’Agenzia delle Entrate.

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Busta paga: detrazioni fiscali per premi produttività, come averle

Premi produttività e detrazioni fiscali, quando averle


Ci sono importanti novità sulla busta paga e le detrazioni fiscali, intese come detassazione, sui premi produttività. In merito si è pronunciata l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 78/E del 19 ottobre 2018. Sintetizzando, l’Agenzia ha chiarito che la detrazione fiscale, ovvero la tassazione agevolata vigente per i premi di risultato in base a incrementi di produttività, qualità, efficienza e innovazione, è rigidamente correlata alla tempistica del risultato. Ovvero solo qualora il risultato conseguito dell’azienda si verifichi in maniera “incrementale” rispetto a quello prima dell’inizio del periodo di maturazione.

Busta paga: detrazioni fiscali per premi produttività, il caso

L’Agenzia delle Entrate ha trattato un caso specifico, riassunto all’inizio della risoluzione. In particolare si parlava di come una società avesse sottoscritto con le rappresentanze sindacali un verbale di accordo integrativo del contratto aziendale di secondo livello. In questo sono stati definiti gli obiettivi e i fattori concomitanti alla misurazione dei Premi di Risultato 2017, con erogazione prevista nel 2018.
Nel caso specifico, l’obiettivo della redditività era individuato nel valore dell’EBIT (ovvero il reddito che ottiene l’ azienda prima del pagamento degli oneri finanziari); il parametro veniva fornito dal miglioramento del rispetto dei tempi di consegna previsto negli specifici programmi. In tal senso la società ha richiesto se per il premio di risultato sia corretta l’applicazione del regime agevolato in proposito. La società interpretava fattibile l’applicazione dell’agevolazione fiscale tramite tassazione agevolata del premio di risultato in virtù del raggiungimento dell’obiettivo.
Di seguito l’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate al riguardo.

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Busta paga: tassazione agevolata premi di risultato, cosa dice l’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ricorda come la tassazione agevolata sulle retribuzioni premiali sia stata introdotta dalla Legge di Stabilità 2016. Il meccanismo prevede l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali del 10% ai premi di risultato di ammontare variabile. La corresponsione è legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, parametri che siano misurabili e verificabili in base ai criteri stabiliti dalla Legge sopraccitata (articolo 1, comma 188).
Il comma precedente subordina l’applicazione dell’agevolazione alla eventualità in cui l’erogazione delle somme avvenga in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali (Dlgs n. 81/2015, articolo 51). Inoltre si fa riferimento anche al “periodo congruo” definito dall’accordo relativamente ai parametri di misurazione e relativi incrementi; vale a dire il periodo di maturazione del premio, la cui durata è rimessa alla contrattazione di secondo livello e può risultare annuale, infrannuale o ultrannuale.
Alla luce di quanto sopra scritto, l’Agenzia delle Entrate non ritiene sufficiente “che l’obiettivo prefissato dalla contrattazione di secondo livello sia raggiunto”. Questo perché occorre che il risultato raggiunto dall’azienda “risulti incrementale rispetto al risultato antecedente l’inizio del periodo di maturazione del premio”. Pertanto l’incrementalità diventa un requisito fondamentale per capire se l’agevolazione possa essere prevista. Un requisito che si può valutare calcolando il differenziale tra il valore dell’obiettivo registrato all’inizio del periodo congruo e quello raggiunto al termine dello stesso.
Dunque, nel caso specifico il premio di risultato non risulta vincolato/subordinato al conseguimento del requisito di incrementalità, bensì al raggiungimento di un dato stabile, corrispondente in questo caso particolare al raggiungimento di un determinato valore dell’EBIT, nonché al miglioramento del rispetto dei tempi di consegna.

Busta paga: detrazioni fiscali per premi produttività, quando è possibile

La logica porta quindi alle conseguenti conclusioni. Nel caso in cui il valore dell’EBIT raggiunto in riferimento all’anno 2017 risulti incrementale rispetto allo stesso con riferimento al 2016, il premio di risultato “potrà godere del regime agevolativo previsto dalla più volte citata Legge di Stabilità 2016”. E lo stesso discorso deve farsi per l’altro obiettivo (il miglioramento rispetto ai tempi di consegna).
La chiosa che risolve il caso risulta quindi la seguente. “Se al termine del periodo congruo non si registri l’incremento nei termini appena illustrati e il datore di lavoro abbia erogato il premio di risultato applicando il regime agevolativo, questi sarà tenuto con la prima retribuzione utile al recupero delle imposte non versate in occasione dell’erogazione dell’emolumento premiale”.

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L'autore: Daniele Sforza

Romano, classe 1985. Dal 2006 scrivo per riviste, per poi orientarmi sulla redazione di testi pubblicitari per siti aziendali. Quindi lavoro come redattore SEO per alcune testate online, specializzandomi in temi quali lavoro, previdenza e attualità.
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