Separazione consensuale con o senza figli: costi e procedura

Pubblicato il 31 Ottobre 2018 alle 14:44 Autore: Claudio Garau
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Separazione consensuale con o senza figli: costi e procedura

Secondo il nostro ordinamento, due sono le tipologie di separazione legale, una che prevede l’intervento decisivo del giudice (separazione giudiziale) e l’altra che è fondata sull’accordo dei coniugi (separazione consensuale). Vediamo nello specifico che cos’è la separazione consensuale e quali vantaggi ha.

Che cos’è la separazione consensuale secondo la legge

La separazione consensuale è un istituto del diritto civile che prevede la possibilità per i coniugi di separarsi di comune accordo e con maggiore velocità rispetto al caso della separazione giudiziale. Quest’ultima infatti  comporta l‘intervento del Tribunale dato che i coniugi non sono riusciti a identificare un accordo comune sulle caratteristiche della separazione. Vero è che la separazione consensuale prevede obbligatoriamente che i coniugi siano riusciti a mettersi d’accordo su temi fondamentali quali: diritti relativi al patrimonio, all’assegno di mantenimento, all’affidamento dei figli ecc. Vediamo le caratteristiche dell’iter di scioglimento dell’unione matrimoniale con consenso dei coniugi.

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Le caratteristiche del ricorso per separazione consensuale e il riferimento ai figli

Fondamentalmente, i coniugi che intendono separarsi con ricorso per la separazione consensuale, devono recarsi alla cancelleria del Tribunale per chiedere la comparizione al presidente del Tribunale stesso. Ciò al fine di avere il decreto di omologazione della separazione. Tale decreto non è automatico: infatti l’autorità competente dovrà verificare la conformità di questo ricorso. I coniugi dovranno ovviamente portare con sé documenti di identità validi e il ricorso, dal punto di vista formale, dovrà contenere indicazioni inerenti, ad esempio, il Tribunale competente e le ragioni di separazione. Inoltre dovranno essere allegati alcuni documenti necessari quali, ad esempio, l’estratto integrale dell’atto di matrimonio e le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni di entrambi i coniugi.  Un elemento assai importante è la presenza o meno di figli.

Nell’ipotesi in cui dall’unione dei due coniugi siano nati figli, l’accordo di separazione dovrà tenerli in considerazione, sulla base del fatto che la responsabilità genitoriale grava su entrambi i coniugi. I figli, d’altra parte, hanno il diritto di conservare un rapporto con entrambi i genitori. Spetterà al Tribunale, valutare se nell’accordo siano stati rispettati diritti e ragioni dei figli, pertanto l’eventuale omologazione dell’accordo non è automatica.

Tempi e costi della separazione consensuale

Dopo aver compiuto le formalità del ricorso, occorre aspettare circa 15 giorni. Dopo di che occorre ricontattare la cancelleria per verificare a che punto è l’iter ed avere notizia circa quando comparire in udienza. Svolta l’udienza, serviranno soltanto alcuni giorni per avere copia autentica dell’omologazione della separazione consensuale da presentare successivamente allo Stato Civile. Per quanto riguarda i costi, essi sono complessivamente esigui rispetto alla separazione giudiziale. Non c’è una vera e propria tariffa fissa, cliente ed avvocato dovranno quindi decidere liberamente l’ammontare del compenso spettante per l’attività dell’avvocato.

Le alternative al ricorso in Tribunale

La legge 162/2014 ha immesso due alternative al cosiddetto ricorso in Tribunale. Si tratta della negoziazione assistita e la separazione consensuale in Comune. Nella prima l’accordo è concretizzato, senza l’intervento del giudice, con la sola assistenza degli avvocati, almeno uno per coniuge.

In mancanza di figli minori, gli accordi saranno trasmessi di seguito al procuratore della Repubblica del Tribunale. In caso di figli minori, il PM dovrà verificare se gli accordi hanno tenuto conto degli interessi dei figli della coppia che vuole separarsi. Se gli accordi sono giusti, l’accordo è validato, altrimenti potrà aprirsi un vero e proprio iter giudiziario.

L’altra alternativa menzionata è quella della separazione consensuale presso gli uffici del Comune. Occorre sottolineare che comunque, le coppie con figli minori sono escluse da questa opzione assai semplificante. Invece chi non ha figli minori può recarsi agli uffici dello stato civile a sottoscrivere l’accordo. In questo caso non si ha a che fare in alcun modo con il Tribunale.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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