Personale Ata 2018: cambio supplenza al 30/6, quando si può fare

Pubblicato il 2 Maggio 2019 alle 06:32 Autore: Guglielmo Sano

Personale Ata: è possibile lasciare una supplenza già accettata con inizio a decorrere dal 30 giugno per un’altra con inizio a decorrere dalla stessa data

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Personale Ata 2018: cambio supplenza al 30/6, quando si può fare

Supplenza Ata 2018 e cambio scuola


Un lavoratore del Personale Ata può lasciare una supplenza breve per un’altra supplenza breve?Specificando ancora meglio, è possibile lasciare una supplenza già accettata con inizio a decorrere dal 30 giugno per un’altra con inizio a decorrere dalla stessa data?

Si può accettare una supplenza al posto di un’altra?

La risposta alla domanda è affermativa in base a quanto prescritto dall’ultima circolare in merito risalente al 28 agosto. Infatti, questa prescrive che “l’accettazione di una proposta di supplenza annuale o fino al termine dell’attività didattica non preclude all’aspirante di accettare altra proposta di supplenza per diverso profilo professionale, sempre di durata annuale o fino al termine delle attività didattiche”.

Personale Ata: focus riguardante i docenti

In generale, per quanto riguarda il personale docente, si può correttamente affermare che non è consentito lasciare una supplenza breve per un’altra supplenza breve. Tuttavia, per rispondere alla domanda sarà fondamentale prendere in esame dei casi particolari. Per esempio, si può lasciare una supplenza assegnata in base alle graduatorie di istituto per accettarne una assegnata in base alle graduatorie ad esaurimento. Ciò sia per il medesimo insegnamento per cui già si svolge servizio sia per un altro. Inoltre, in tal caso non hanno alcuna rilevanza il numero di ore della supplenza né l’inizio e la fine della stessa.

Invece, altro esempio, si può accettare una supplenza al 31 agosto, assegnata tramite graduatorie di istituto, se già si è accettata una supplenza al 30 giugno, sempre assegnata tramite graduatorie di istituto? No, a meno che il docente in questione non abbia una supplenza al 30 giugno con orario non intero; tuttavia, in tal evenienza non si può comunque accettare la supplenza: il docente rimane convocabile soltanto per esigenze di completamento dell’orario.

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L'autore: Guglielmo Sano

Nato nel 1989 a Palermo, si laurea in Filosofia della conoscenza e della comunicazione per poi proseguire i suoi studi in Scienze filosofiche a Bologna. Giornalista pubblicista dal 2018 (Odg Sicilia), si occupa principalmente di politica e attualità
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