Tredicesima non pagata: cosa fare e come sollecitare il datore

Pubblicato il 23 Dicembre 2018 alle 06:57 Autore: Guglielmo Sano
Tredicesima non pagata: cosa fare e come sollecitare il datore
Tredicesima non pagata: cosa fare e come sollecitare il datore

Tredicesima 2018 non pagata, come comportarsi


Si avvicina il Natale, quindi, si avvicina il momento in cui si riceverà la tredicesima. Ai dipendenti pubblici arriva insieme allo stipendio in alcune date fisse. Diverso il discorso per i dipendenti del settore privato; a decidere in questo caso è sostanzialmente il datore di lavoro. Tuttavia, anche se il momento dell’erogazione è sostanzialmente a discrezione dell’azienda, per legge deve essere comunque corrisposta prima delle feste natalizie.

Tredicesima: il sollecito

Per essere precisi, è il contratto collettivo nazionale di riferimento a indicare i termini temporali entro cui un lavoratore deve ricevere la tredicesima. Ad alcune categorie di lavoratori, per esempio, la gratifica natalizia deve pervenire al massimo il 24 dicembre. In generale, come si diceva, molti Contratti Nazionali stabiliscono semplicemente che la sua erogazione deve avvenire prima dell’inizio delle feste; d’altra parte, il pagamento non può superare dicembre. La gratifica spetta sia ai lavoratori a tempo indeterminato che a quelli a tempo determinato.

Dunque, cosa fare se il datore di lavoro ritarda l’erogazione della tredicesima ai dipendenti oltre i tempi stabiliti dal CCNL di riferimento? In tal evenienza, i lavoratori possono sollecitare il proprio datore di lavoro inoltrandogli una raccomandata o una PEC. Se la richiesta rimane inevasa, visto che la tredicesima è considerata una normale retribuzione, i lavoratori sono tutelati dalle norme che si riferiscono ai casi di mancato pagamento dello stipendio o al pagamento dello stipendio in ritardo.

Tredicesima: interessi e licenziamento

Ecco allora che se il datore di lavoro ritarda nel pagamento della tredicesima oltre i termini stabiliti dalla legge, innanzitutto, viene messo in mora. Ciò significa che non dovrà pagare soltanto la retribuzione stabilita ma anche degli interessi. D’altronde, se il primo sollecito non va a buon fine, il lavoratore può rivolgersi alla Direzione territoriale del lavoro presentando un esposto per mancato pagamento della tredicesima.

La Direzione convocherà il datore di lavoro e proporrà una conciliazione tra le parti. Se anche questo tentativo non dovesse andare a buon fine, sarà necessario rivolgersi alla magistratura presentando un decreto ingiuntivo; nel caso in cui venga approvato, il giudice imporrà al datore di lavoro di corrispondere il dovuto entro 40 giorni. Scaduto questo termine verrà disposto il pignoramento dei beni del datore di lavoro. Inoltre, il dipendente può dimettersi per giusta causa, maturando così il diritto a ricevere l’indennità di disoccupazione (Naspi).

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L'autore: Guglielmo Sano

Nato nel 1989 a Palermo, si laurea in Filosofia della conoscenza e della comunicazione per poi proseguire i suoi studi in Scienze filosofiche a Bologna. Giornalista pubblicista dal 2018 (Odg Sicilia), si occupa principalmente di politica e attualità
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