Cambiale protestata: prescrizione, conseguenze e cosa fare

Pubblicato il 5 Febbraio 2019 alle 13:40 Autore: Claudio Garau

Che cos’è una cambiale protestata e quali effetti produce per il debitore. Come può attivarsi per risolvere la situazione.

Cambiale protestata: prescrizione, conseguenze e cosa fare
Cambiale protestata: prescrizione, conseguenze e cosa fare

Cambiale protestata: prescrizione, coseguenze e cosa fare

Con la crisi economica che ancora sta facendo sentire le sue conseguenze nelle tasche di molti cittadini, le situazioni in cui una persona non riesca ad onorare un debito verso un creditore, sono sempre frequentissime. Vediamo di seguito, in relazione a queste circostanze, che cos’è una cambiale protestata e come può comportarsi un debitore nei confronti di essa.

Cambiale protestata: che cos’è la cambiale secondo la legge italiana e quali effetti produce

Preliminarmente, occorre però chiarire che cos’è, secondo il diritto civile, una cambiale. Essa può definirsi come un titolo di credito caratterizzato dal contenere una promessa di pagamento di una somma di denaro, a favore del possessore della cambiale stessa. Tale quota dovrà essere pagata entro una specifica data e non oltre, secondo un termine perentorio. Pertanto tale titolo consente di fatto al debitore di rinviare la consegna di quanto dovuto al creditore, ad un momento futuro prestabilito. Il creditore avrà però l’indubbio vantaggio di poter contare su un titolo di credito che gli permetterà, se opportuno, di agire contro il debitore, qualora questi si riveli insolvente.

Cambiale protestata: cosa succede se non è pagata la cambiale ed effetti del protesto

Se la cambiale non è onorata nei tempi prestabiliti, tale debito perpetuato nel tempo condurrà all’emissione del cosiddetto “protesto”, vale a dire un atto pubblico redatto da un notaio o altro pubblico ufficiale abilitato (ad esempio un ufficiale giudiziario), che ha la funzione di accertare e constatare, in modo formale e solenne, il mancato pagamento della cambiale (ciò al momento della presentazione all’incasso del titolo in tempo utile). L’operazione descritta è disciplinata dall’Art. 51 Regio Decreto n. 1669/1933 (la cosiddetta legge cambiaria) e prende il nome – in gergo – di “levata del protesto”.

Il protesto della cambiale ha la peculiarità di dar luogo ad un vero e proprio titolo esecutivo, che consentirà al credito di agire contro il debitore con l’azione di regresso, finalizzata ad ottenere – pignorando una parte del patrimonio del debitore – quanto spetta. Un ulteriore effetto del protesto è che il pubblico ufficiale che lo emette, dovrà annotarlo sull’elenco dei protesti cambiari presso la Camera di Commercio e, anche, su appositi elenchi pubblici, presenti nella cancelleria del Tribunale.

Cambiale protestata: come è redatta e l’esclusione del debitore dalla vita economica

Ogni protesto, in base a quanto previsto dalla legge, segue tassative regole di compilazione. Ciò in quanto tale atto riporterà sempre un numero progressivo dell’elenco, la data, nome e cognome del creditore, il luogo della levata. Inoltre sarà indicato obbligatoriamente anche il tipo di credito vantato, l’importo e il motivo che ha condotto all’emissione del protesto. Tali elementi sono tutti trasmessi sia alla Camera di Commercio sia al Tribunale competente, con conseguenze negative per il protestato. Infatti la levata del protesto farà sì che, di fatto, il debitore venga escluso dalla vita economica locale. Per esempio, non potrà ottenere credito, se non in circostanze particolari e con pesante onere. Sarà più difficile anche aprire un conto corrente, e la stessa utilità di esso potrebbe essere confinata al solo accredito dello stipendio mensile.

Cambiale protestata: come può comportarsi il debitore e il fattore prescrizione

L’emissione del protesto non impedisce però al debitore di intervenire – seppur tardivamente – per saldare il debito patito. Pertanto la legge dispone che, se la cambiale è finalmente onorata entro 12 mesi dall’emissione del protesto, il protestato potrà fare domanda per ottenere la cancellazione dal registro. Tale richiesta dovrà però obbligatoriamente contenere il bollo; la cambiale originale con quietanza di pagamento (o una dichiarazione di avvenuto pagamento da parte del creditore); l’atto di protesto; il documento di identità e il codice fiscale del creditore; la fotocopia del documento di identità del debitore protestato. Vediamo quindi l’estremo rigore formale previsto in relazione alla procedura di cancellazione del protesto.

Nel caso invece il pagamento della cambiale sia fatto dopo 12 mesi dalla data di emissione del protesto, è negata la cancellazione suddetta, occorrendo invece fare domanda di riabilitazione al Presidente del Tribunale territorialmente competente. Su tale domanda dovranno essere indicati anche i documenti che provano il pagamento avvenuto. In caso di esito positivo, il Tribunale emetterà decreto di riabilitazione, con il quale chiedere finalmente la cancellazione alla Camera di Commercio.

In conclusione, è opportuno segnalare che il protesto decade per legge in modo automatico trascorsi 5 anni dalla pubblicazione, pure nel caso i titoli di credito non siano stati onorati. La conseguenza, anche qui, è l’eliminazione dal registro. Pertanto l’atto di protesto diventa non più visibile a chiunque ne volesse far richiesta (con indubbi vantaggi per il debitore). In base alle norme vigenti, è anzi considerato come mai avvenuto ed emesso. Ciò però non impedisce al creditore di far valere il suo titolo esecutivo mediante azione di pignoramento

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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