Prescrizione del reato o della pena: differenza e tempo necessario nell’ordinamento

Pubblicato il 26 Novembre 2018 alle 16:10 Autore: Claudio Garau
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Prescrizione del reato o della pena: differenza e tempo necessario nell’ordinamento

Tra le parole del lessico politico maggiormente utilizzate oggigiorno dai vari partiti e schieramenti e dai mass-media, una delle più note è “prescrizione”. Essa è un concetto giuridico di antica origine, il quale attualmente è oggetto di vivaci dibattiti sia nell’aula parlamentare sia tra i principali osservatori ed opinionisti. Vediamo qual è la differenza tra “prescrizione del reato” e “prescrizione della pena”, soffermandoci di seguito su quest’ultima.

Alcuni cenni alla prescrizione del reato

Per poter avere maggiormente chiaro il concetto di prescrizione della pena, occorre fare qualche cenno anche alla prescrizione del reato. Essa peraltro merita menzione perché – com’è evidente – anticipa sul piano temporale la prescrizione della pena. Per volontà del legislatore, la prescrizione ha la caratteristica di estinguere il reato, al verificarsi della piena decorrenza del tempo corrispondente al massimo della pena edittale prevista dalla legge. Insomma, per stabilire entro quanto tempo un reato si prescriverà, occorrerà guardare a quanto ammonta la pena massima per un determinato illecito penale.

La prescrizione della pena: che cos’è e limiti

Com’è ovvio immaginare, anche l’istituto della prescrizione della pena o condanna, è connesso all’elemento temporale. Però, in tali circostanze, il soggetto in questione non è un imputato, bensì un condannato con sentenza definitiva. Pertanto la prescrizione della pena interviene dopo il regolare svolgimento dell’iter giudiziario e il provvedimento finale del magistrato.

A differenza della prescrizione del reato, la prescrizione della pena segue una tempistica diversa circa il decorso del tempo. Infatti il lasso temporale necessario al fine di aversi prescrizione della pena è pari al doppio di quello scritto nella sentenza di condanna. Per esempio, se una persona è stata condannata ad una pena di dieci anni di reclusione, la pena sarà prescritta e quindi non più applicabile, decorsi venti anni dal momento in cui sarebbe dovuta iniziare la reclusione stessa. Vale la pena ricordare che comunque la condanna non può mai essere prescritta in un termine superiore ai trent’anni o inferiore ai dieci.  Non sempre questo meccanismo è applicato: infatti,  l’estinzione delle pene non c’è in caso la sanzione sia riferita a recidivi e negli altri casi particolari espressamente citati in normativa. Per ciò che riguarda le contravvenzioni (arresto ed ammenda), le pene sono estinte nel termine di cinque anni.

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Prescrizione del reato e della pena: principali differenze 

In sintesi, è necessario chiarire la differenza intercorrente tra prescrizione del reato e della pena. Anzitutto guardiamo al momento dell’inizio della decorrenza. Nella prescrizione del reato tale decorso parte dal giorno in cui il crimine è stato commesso; in caso di prescrizione della pena, il decorso fa riferimento al giorno in cui la il provvedimento sanzionatorio è diventato definitivo ma non è stato applicato. Oppure la prescrizione della pena può anche iniziare a decorrere dal giorno in cui il reo è sfuggito di sua volontà all’esecuzione della condanna.

In altre parole, la prescrizione della pena interviene o nel caso in cui l’ordine di esecuzione della pena non è emesso, per comportamento negligente degli uffici di giustizia; oppure perché il condannato riesce nell’intento di sfuggire all’applicazione, con un’evasione ad esempio. Un’altra rilevante differenza tra i due tipi di prescrizione, riguarda il metodo di calcolo delle stesse. Per ciò che attiene al calcolo della prescrizione del reato, il computo del tempo necessario subisce le eventuali sospensioni ed interruzioni processuali. Nel caso invece di prescrizione della pena, occorre sempre guardare alla previsione del doppio della sanzione comminata; oppure comunque al limite minimo di dieci anni e a quello massimo di trenta.

In conclusione, è piuttosto chiaro come due istituti all’apparenza praticamente identici, in realtà abbiano differenze sostanziali sotto rilevanti aspetti come la quantità di tempo necessaria al decorso e l’individuazione esatta del momento di inizio della decorrenza.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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