Pignoramento presso debitore: bene pignorabili e non. Ecco quanto costa

Pubblicato il 21 Febbraio 2019 alle 13:30 Autore: Claudio Garau

Che cos’è il pignoramento presso il debitore, quali presupposti e quali finalità ha. Su quali beni è effettuabile e su quali no. I costi.

Pignoramento presso debitore: bene pignorabili e non. Ecco quanto costa
Pignoramento presso debitore: bene pignorabili e non. Ecco quanto costa

Ci sono casi in cui un debitore, per i motivi più svariati, non onora il suo debito. Non sempre però il creditore è destinato a rimanere a mani vuote. Vediamo come la legge tutela quest’ultimo attraverso il pignoramento dei beni presso il debitore.

Pignoramento: che cos’è e in che cosa consiste

Preliminarmente, occorre ricordarci che non sempre è facile ottenere quanto è oggetto del proprio credito. Magari anche perché il debitore semplicemente non ha beni sui quali agire. In altri casi, però, il pignoramento è uno strumento utile: esso, dando luogo ad una esecuzione forzata su beni del debitore, consente di avere quanto è nel proprio diritto. Il pignoramento può essere definito come l’ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da atti mirati a sottrarre alla garanzia del credito i beni ad esso assoggettati e i correlati frutti. Ne consegue che ogni atto sarebbe invalido.

Pignoramento: quali sono i presupposti per ottenerlo

Ovviamente la legge prevede dei presupposti tassativi per ottenere il pignoramento, data anche la gravità di conseguenze che esso comporta sul patrimonio del debitore. Occorreranno pertanto i presupposti del titolo esecutivo oppure dell’atto di precetto. Il pignoramento può avere luogo, in particolare, soltanto dopo la notifica dell’atto di precetto e dopo il decorso del termine per l’adempimento spontaneo in esso scritto. Per titolo esecutivo, invece, intendiamo una sentenza o un decreto ingiuntivo. La prima si ottiene dopo aver chiamato in causa il debitore: essa condannerà quest’ultimo al pagamento. Nella specifica ipotesi in cui il creditore dimostri il credito con prova scritta, però, potrà ottenere immediatamente un ordine di pagamento (o decreto ingiuntivo) verso il debitore, emesso dal giudice (senza attendere quindi la sentenza).

Pignoramento presso il debitore: su quali beni è effettuabile

A questo punto occorre chiarire che se i beni da espropriare si trovano presso il debitore, si parla di espropriazione mobiliare presso il debitore; negli altri casi, si parlerà invece di espropriazione presso terzi, in quanto i beni saranno in capo a differenti soggetti. Il pignoramento mobiliare ha ad oggetto beni del creditore (soldi, quadri, mobili, arredi, ecc.) e comporta che l’ufficiale giudiziario vincoli tali beni, per conto e nell’interesse del creditore, al fine di venderli all’asta. Con il ricavato, sarà possibile saldare il credito. Pertanto, se i beni mobili che possono essere pignorati, si trovano nella casa del debitore o in altri luoghi di sua proprietà, o anche sulla sua stessa persona, si parla comunemente di pignoramento presso il debitore.

Pignoramento presso il debitore: quali beni non possono essere pignorati

Chiarito che beni come denaro o titoli di credito (ad esempio un assegno) possono essere agevolmente pignorati, la legge individua anche beni che non possono essere pignorati, e quindi non possono essere sottratti alla disponibilità del debitore. Tra essi, a titolo esemplificativo, ricordiamo, i beni che hanno un valore religioso per il debitore; i beni che servono al sostentamento del debitore (cibi, bevande ecc.) o alla sua dignità (ad es. i vestiti); i beni che sono necessari al debitore al fine di svolgere la sua attività di lavoro.

Pignoramento presso il debitore: i costi

A questo punto vediamo quanto costa l’attivazione di questa procedura per il creditore, dato che essa non è esente da spese. Per l’espropriazione presso il debitore sono dovuti il contributo unificato di € 43 per i procedimenti esecutivi mobiliari di valore inferiore a € 2.500 o di € 139 per quelli di valore superiore (salvo esenzioni); inoltre è dovuto un contributo aggiuntivo di € 27. In caso di emissione di precetto, il creditore dovrà versare € 37 per un valore del precetto pari o inferiore a € 2.500; quasi il triplo e cioè € 121 per un valore del precetto superiore a € 2.500,00.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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