Proposta di contratto: accettazione o revoca, cosa sono e come farle

Pubblicato il 26 Marzo 2019 alle 12:15 Autore: Claudio Garau

Che cosa sono accettazione e revoca di una proposta di contratto. In quali casi la legge italiana consente di applicarle validamente.

Proposta di contratto accettazione o revoca, cosa sono e come farle
Proposta di contratto: accettazione o revoca, cosa sono e come farle

Dietro attività comunissime e talvolta assai banali, compiute nella quotidianità delle persone, ci sono aspetti e risvolti giuridici che meritano di essere conosciuti e ricordati. Quando è acquistato un qualsiasi tipo di bene (un automobile, una casa, una bicicletta ecc.), è sempre in gioco un contratto (di compravendita) concluso tra le parti. Un atto cioè che segue, sempre, predeterminate regole, sia per ciò che concerne l’applicazione, sia per ciò che concerne la fase di proposta contrattuale e di eventuale revoca. Vediamo di seguito di chiarire meglio di che si tratta.

Proposta di contratto: come si giunge ad un contratto secondo la legge e quando è da ritenersi concluso

In sintesi, per il legislatore, alla formazione di un contratto di compravendita si giunge, sempre e comunque, attraverso la proposta di colui che vende e l’accettazione di colui che acquista. Tali fattori sono da ritenersi dichiarazioni di volontà unilaterali recettizie, che, se perfezionate e portate a compimento, conducono alla formazione del contratto. L’accordo delle parti è infatti un elemento fondamentale e necessario affinché il contratto possa dirsi valido per legge, e possa costituire, modificare o estinguere rapporti giuridici patrimoniali. Secondo il dettato dell’art. 1326 c.c., il contratto è concluso (e quindi con effetti pienamente operativi per i contraenti), quando la parte che ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra. Ciò però nel caso si tratti di un contratto cosiddetto “consensuale”: nei casi di contratto reale è necessaria invece anche la consegna del bene.

Che cos’è la proposta di contratto e quando diventa vincolante: un esempio pratico

Un contratto è concluso, nella maggioranza dei casi, sulla base della proposta del venditore e dell’accettazione del compratore. La proposta – come vedremo tra breve – non è però irrevocabile: ci sono delle condizioni per le quali è possibile revocarla, senza incorrere in conseguenze a livello giuridico. La proposta contrattuale non è altro che una dichiarazione unilaterale; la quale contiene tutti gli elementi del contratto, oltre alla nitida volontà di impegnarsi alla conclusione di esso.

Un esempio pratico di proposta contrattuale è la scheda in cui sono indicati gli elementi essenziali di una casa in vendita, il prezzo e le condizioni per il pagamento; oppure il cartellino con indicato il prezzo, attaccato ad un capo di abbigliamento in vetrina. A questo punto chiediamoci quando una proposta è effettivamente vincolante per colui che la fa. Essa lo diventa laddove arriva a conoscenza del potenziale acquirente e destinatario. Pertanto, nel caso suddetto del cartellino, la proposta sarà vincolante quando sarà letta dai clienti che guardano la vetrina. È quella che l’art. 1336 c.c. definisce offerta al pubblico.

Quando la proposta di contratto perde efficacia?

La proposta contrattuale ha una validità a termine, dato che la sua vincolatività per il proponente, viene meno con la scadenza indicata da egli stesso, oppure con la scadenza del termine temporale che caratterizza lo specifico affare. Altro caso di perdita di efficacia è legato alla morte o all’incapacità sopravvenuta di contrattare per il proponente. Ciò però se i fatti in oggetto sono accaduti prima della conoscenza dell’avvenuta accettazione. Altrimenti, secondo il diritto civile, saranno gli eredi a doversi ritenere vincolati ad un contratto comunque valido.

Il rapporto tra proposta di contratto ed eventuale revoca

Esiste però anche la cosiddetta revoca della proposta. Ciò perché quest’ultima è una dichiarazione e, giuridicamente, ammette di essere fatta venir meno. C’è però da domandarsi entro quanto una revoca è da intendersi valida e quindi in grado di non condurre alla conclusione del contratto e alla vincolatività degli effetti per proponente ed accettante. Secondo il maggior orientamento, fatto proprio da dottrina e giurisprudenza, la revoca è, come la proposta di contratto, un atto unilaterale di tipo recettizio. Pertanto è efficace soltanto dal momento in cui arriva a conoscenza del destinatario. La revoca è valida, in particolare, solo se è conosciuta dall’accettante prima che l’accettazione della proposta sia giunta al proponente.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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