Pignoramento pensione 2019: limite massimo e requisiti, monito Cassazione

Pubblicato il 9 Aprile 2019 alle 16:25 Autore: Claudio Garau

Che cosa si intende per pignoramento della pensione 2019 ed entro quali limiti e condizioni può operare. La precisazione della Cassazione.

Pignoramento pensione 2019 limite massimo e requisiti, monito Cassazione
Pignoramento pensione 2019: limite massimo e requisiti, monito Cassazione

Oggigiorno è noto quanto diffusa sia la difficoltà di fronteggiare il pagamento dei debiti nei confronti di uno o più debitori. La legge, tra i vari strumenti di tutela del diritto di credito, prevede il cosiddetto pignoramento del trattamento previdenziale. Vediamo di seguito di che si tratta ed entro quali limiti e condizioni esso opera.

Pignoramento pensione 2019: di che si tratta? quali limiti ha?

Esistono vari tipi di pignoramento: dello stipendio, del TFR e anche della pensione. Ciò in quanto le norme (decreto legge n. 83 del 2015) intendono comunque soddisfare la pretesa creditoria attraverso una procedura ad hoc, finalizzata all’espropriazione forzata di uno o più beni del patrimonio del debitore.

La legge però non consente di pignorare l’intera pensione o una quota cospicua di essa. Distinguiamo due tipi di pignoramento: presso l’INPS (ossia prima che venga erogata sul conto corrente) e presso la banca o le Poste. Per ciò che attiene alla prima ipotesi, le somme costituenti pensione, indennità sostitutive della pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà: si tratta del c.d. minimo vitale impignorabile. Pertanto, bisognerà guardare al valore dell’assegno sociale INPS, che per quest’anno è pari a 458 euro, e aggiungere la metà di tale stesso valore. Quindi avremo che il minimo di sopravvivenza impignorabile sarà uguale a 687 euro. Come anche rimarcato dalla Corte Costituzionale, la legge vigente non fa altro che garantire la tutela dei diritti inalienabili e inviolabili dell’uomo, assicurandogli appunto un minimo vitale per il sostentamento.

La parte eccedente tale ammontare è pignorabile in base alla natura del creditore e dal tipo di credito. La regola generale prevede che non è possibile pignorare più di un quinto della pensione netta mensile.

Nel caso in cui il pignoramento della pensione avvenga, successivamente, in banca o alle Poste, occorre specificare quanto segue: le somme che sono già depositate sul conto alla data di notifica del pignoramento possono essere pignorate solamente per quella quota che oltrepassa il triplo dell’assegno sociale. Inoltre, per ciò che riguarda le successive mensilità di pensione versate dall’Inps, esse sono pignorabili per massimo un quinto.

Qual è la tesi della Cassazione?

La Suprema Corte, nella sua giurisprudenza sull’argomento, non si è discostata dalle indicazioni che già provengono dalle norme e ha avuto il merito di tracciare una massima di riferimento. Essa ha pertanto affermato e ribadito che è fondamentale tutelare il minimo vitale e diritti inalienabili della persona, laddove in particolare il pignoramento operi su ratei di pensione, accreditati su conto corrente, che siano l’unica fonte di reddito. Pertanto varrà sempre e comunque il citato limite del triplo dell’assegno sociale.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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