Beni non pignorabili in casa di proprietà o affitto. L’articolo 514, quali sono

Pubblicato il 30 Aprile 2019 alle 18:10 Autore: Claudio Garau

Quali sono i beni non pignorabili tramite espropriazione forzata e qual è la finalità di tale divieto. Cosa sancisce l’articolo. 514 in proposito

Beni non pignorabili in casa di proprietà o affitto. L'articolo 514, quali sono
Beni non pignorabili in casa di proprietà o affitto. L’articolo 514, quali sono

Sappiamo tutti quanto l’insolvenza, oggigiorno, sia una condizione che colpisce tantissimi debitori, per le ragioni più diverse. Vediamo di seguito che cosa la legge dispone in merito ai beni non pignorabili in casa di proprietà o affitto, ovvero quelli che in nessun caso possono essere oggetto di espropriazione forzata.

Beni non pignorabili: quali sono e qual è la motivazione?

Quando un creditore non riesca a soddisfare, nelle vie ordinarie, il suo legittimo diritto, interviene il procedimento esecutivo, che ha la sua attuazione più diffusa con il pignoramento dei beni di proprietà del debitore. Non tutti i beni, però, possono costituire oggetto di espropriazione. Ciò perché la volontà del legislatore è stata quella di porre tutela su una sfera di diritti del debitore, riconosciuti come fondamentali e facenti riferimento a beni intesi come di prima necessità o relativi comunque al diritto alla vita ed alla dignità del debitore.

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Cosa ci dice l’ articolo 514

L’art. 514 del Codice Procedura Civile fissa, in modo tassativo, i beni non pignorabili, al fine di proteggere il diritto alla
vita ed alla dignità del debitore e delle persone con questo conviventi. Troviamo in esso, ad esempio, beni come vestiti, biancheria, letti, tavoli e sedie, posate e utensili, armadi, frigoriferi, lavatrici. Ma anche materiale commestibile o combustibile, ed oggetti indispensabili all’attività lavorativa e quindi all’indipendenza economica tramite reddito.

Non solo beni non pignorabili, idonei alla sussistenza. Anche i beni che abbiano un valore affettivo o morale, non possono essere pignorati: fede nuziale, oggetti sacri o necessari alla professione del culto religioso, gli scritti di famiglia e i manoscritti. In base ad una legge integrativa di qualche anno fa, inoltre, non possono essere pignorati gli animali di affezione o da compagnia tenuti presso la casa del debitore, senza fini produttivi, alimentari o commerciali, e gli animali impiegati ai fini terapeutici o di assistenza del debitore o dei familiari.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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