Responsabilità contrattuale: prescrizione, onere della prova e definizione

Pubblicato il 3 Maggio 2019 alle 13:02 Autore: Claudio Garau

Che cos’è la responsabilità contrattuale e qual è la sua finalità. Qual è la disciplina della prescrizione e come funziona l’onere della prova.

Responsabilità contrattuale prescrizione, onere della prova e definizione
Responsabilità contrattuale: prescrizione, onere della prova e definizione

Può risultare interessante, anche ai non addetti ai lavori, sapere con precisione cosa si intende per responsabilità contrattuale o nascente da un’obbligazione assunta da uno o più soggetti. Ciò in modo da conoscere in anticipo quali potrebbero essere le conseguenze, anche a livello legale, di una condotta adottata in relazione ad uno specifico contratto. Vediamo di seguito più nel dettaglio cosa dice la legge a questo proposito.

Responsabilità contrattuale: che cos’è secondo la legge italiana

Anzitutto, per meglio inquadrare l’oggetto della questione, è doveroso dare una definizione di cos’è la responsabilità contrattuale secondo le norme contenute nel Codice Civile. Essa può intendersi come quella disciplinata dall’art. 1218 del testo suddetto, il quale afferma che: Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l’inadempimento o il suo ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile“.  In sostanza, la responsabilità contrattuale sorge in tutti i casi in cui è in gioco un inadempimento, un inesatto adempimento o un adempimento tardivo di una obbligazione del soggetto responsabile. Essa, peraltro, è diversa dalla responsabilità extracontrattuale, in quanto quest’ultima è fondata sulla violazione del principio generale del divieto di ledere o danneggiare un terzo a causa del proprio comportamento, e a prescindere dall’individuazione di un obbligazione preesistente (tipico è il caso della responsabilità extracontrattuale legata ad un incidente stradale).

Chiariamo che responsabilità contrattuale in realtà è un’espressione che, nelle intenzioni del legislatore, non riguarda i soli obblighi contrattuali, ma anche quelli sanciti dalla legge o altre fonti. Ad esempio, il cosiddetto arricchimento senza causa è anch’esso fonte di obbligazione contrattuale ed è disciplinato dagli art. 2041 e 2042 del Codice Civile.

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Qual è la disciplina dell’onere della prova?

Rispondere alla domanda del titolo è utile non soltanto a capire meglio come funziona la responsabilità contrattuale, ma anche a notare una importante differenza tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. Infatti, a seconda della responsabilità cui si fa riferimento, la disciplina dell’onere della prova è completamente diversa. Nella responsabilità extracontrattuale o da fatto illecito, è il soggetto che ha subito il danno a dover provare non soltanto che si è verificato il fatto dannoso, ma anche il dolo o la colpa dell’autore del danno; quindi il fattore psicologico dovrà essere dimostrato. Nella responsabilità contrattuale, invece, l’onere della prova è ribaltato. Ciò in quanto, in queste circostanze, il danno è legato all’inadempimento oggettivo dell’obbligo ed è sanzionato indipendentemente dalla verifica e dalla prova del fattore psicologico del dolo o della colpa. Ne consegue che, in questi casi, si applica il principio della presunzione della colpa: l’avente diritto dovrà semplicemente dimostrare l’inadempimento oggettivo del dovere e la misura del danno. Il debitore, per riuscire a non risarcire, dovrà provare che causa non imputabili ed esterne hanno determinato l’impossibilità di rispettare l’obbligo assunto.

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Qual è la prescrizione in tema di responsabilità contrattuale?

Sappiamo che la prescrizione è un argomento di stretta attualità e dalle svariate applicazioni. Quindi, non può non esservi una disciplina della prescrizione anche in ambito di responsabilità contrattuale. Ed anche qui, c’è differenza tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale. Infatti, se la responsabilità da fatto illecito segue il termine breve di 5 anni (art. 2947 del Codice Civile), decorrenti dal giorno in cui il fatto illecito si è verificato, quella extracontrattuale segue l’ordinario termine decennale, secondo quanto disposto dall’art. 2946 del testo suddetto.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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