Periodo di prova e contratto di apprendistato, mesi totali e cosa significa

Pubblicato il 24 Maggio 2019 alle 12:08 Autore: Claudio Garau

Che cos’è e qual è la finalità del periodo di prova, nel contratto di apprendistato. Perchè è vantaggioso e come funziona il fattore durata.

Periodo di prova e contratto di apprendistato, mesi totali e cosa significa
Periodo di prova e contratto di apprendistato, mesi totali e cosa significa

Di seguito vediamo cosa significa e come funziona, nella realtà dei rapporti di lavoro – e specialmente nel contratto di apprendistato – il cosiddetto periodo di prova. È interessante capire cosa sia, visti anche i vantaggi che esso comunque comporta.

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Che cos’è e quale finalità ha secondo la legge italiana?

Dare una definizione di periodo di prova non è complicato: si tratta di un istituto di largo uso nella prassi degli ambienti di lavoro, e consiste nel fissare un lasso di tempo in cui il lavoratore è appunto messo in prova, o assunto in prova (così stabilisce l’art. 2096 del Codice Civile). Tale periodo è formalizzato nel cosiddetto patto di prova stipulato – obbligatoriamente – per iscritto nel contratto di lavoro.

In sostanza, sia datore di lavoro che lavoratore, hanno così l’opportunità di capire se c’è convenienza per entrambi nella prosecuzione del rapporto, magari anche con un contratto a tempo indeterminato. È chiaro che un istituto del genere è molto utilizzato nella prassi dei contratti di apprendistato, in cui il giovane lavoratore viene valutato per quello che potrà essere il suo apporto nel tempo all’azienda.

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Come funziona il fattore tempo?

Per ciò che riguarda la durata di ogni singolo periodo di prova, essa è stabilità di solito dai singoli contratti collettivi nazionali e fondamentalmente è legata alla qualifica e alle mansioni da ricoprire. Insomma la durata può essere assolutamente variabile nel tempo, modulandosi alla specifiche necessità aziendali e all’area di riferimento del contratto collettivo.

Inoltre, durante il periodo di prova, sia azienda che lavoratore possono recedere unilateralmente dal contratto e dal relativo patto di prova, senza alcun tipo di preavviso o versamento di indennità. È però nell’autonomia privata delle parti, fissare che l’attività in prova abbia comunque una durata minima, ed il recesso potrà aversi soltanto al termine di questo periodo di tempo prefissato.

È chiaro che, in ogni caso, la durata del periodo di prova dev’essere idonea a fare capire ad entrambi le parti del contratto, se c’è opportunità a continuare il rapporto. Pertanto, l’azienda valuterà capacità, competenze e soft skills idonee a compiere una certa attività, mentre il lavoratore avrà modo di capire se è effettivamente portato per un certo lavoro, oltre che comprendere dettagli e scopi della sua attività in azienda. Se non sussiste alcun CCNL di riferimento che orienti circa la durata del periodo di prova, occorrerà seguire le indicazioni generali di legge, le quali fissano un tempo massimo di 6 mesi per dirigenti e impiegati di prima categoria e tre mesi per le altre categorie di impiegati. In conclusione, appare opportuno ricordare che il periodo di prova, oltre che ad avere una utile applicazione nei casi di apprendistato, è solitamente sfruttato anche nei contratti a tempo determinato, part-time e nei contratti per i lavoratori disabili.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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