Diritti d’autore: natura economica o morale che differenza c’è?

Pubblicato il 11 Luglio 2019 alle 13:32 Autore: Claudio Garau

Diritti d’autore: qual è la loro funzione e da quale legge sono regolati? Perchè si distinguono in diritti di natura economica e di natura morale?

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Diritti d’autore: natura economica o morale che differenza c’è?

Si sente molto spesso parlare di diritti d’autore in relazione a svariate opere e realizzazioni originali, come ad esempio quadri, canzoni, poesie, foto artistiche. Però forse non tutti sanno cosa la legge intende esattamente per “diritti d’autore” e come, in sostanza, funzionano. Vediamolo di seguito e cerchiamo di capire anche la differenza tra natura economica o morale dei diritti d’autore.

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Diritti d’autore: qual è la fonte normativa di riferimento?

La legge di riferimento in materia di diritti d’autore è la n. 633 del 1941, la quale però, nel corso del tempo, ha subito modifiche rilevanti. Facciamo infatti riferimento al Decreto Legge n. 148 del 2017, che dispone, all’art. 90, una modifica radicale alla legge originaria sul diritto d’autore italiana: viene meno, in sostanza, l’intermediazione esclusiva della S.I.A.E. (Società Italiana Autori ed Editori) nel settore del diritto d’autore, esclusività (o, come più spesso chiamato, monopolio) che perdurava sin dalla data di entrata in vigore della legge originale, ovvero il 1941. Il fatto che sia stato emanato, alcuni anni fa, un provvedimento tramite l’iter di decretazione d’urgenza è stato giustificato dalla volontà politica di evitare una procedura d’infrazione a carico dell’Italia, la quale – altrimenti – non avrebbe attuato nella sua interezza la Direttiva n. 2014/26/UE.

La S.I.A.E. ha gestito per molti anni tutto il sistema della riscossione dei proventi destinati ai titolari di questi diritti (poeti, cantanti, scrittori ecc.) sulle opere artistiche, tecniche e letterarie. Oggi, in base alle modifiche suddette, i diritti d’autore sono tutelabili sempre e comunque, indipendentemente dall’intervento della S.I.A.E. Ciò significa che tale ente pubblico, oggi, non è più l’esclusivo soggetto cui l’autore può riferirsi per la tutela dei propri interessi economici.

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La distinzione tra natura economica e morale del diritto d’autore

L’attuale normativa sul diritto d’autore distingue essenzialmente due diritti in capo al creatore di un’opera. Da un lato, abbiamo diritti di natura economica collegati all’autore: ciò comporta la possibilità per l’artista o il creatore di servirsi della propria opera originale, ottenendone guadagni in denaro. Si pensi ad esempio ad un libro molto venduto oppure ad un programma informatico innovativo e applicato da molte aziende. In altre parole, questo profilo economico del diritto d’autore è collegato ad aspetti quali la promozione, la pubblicità, la vendita e la pubblicazione di un’opera. L’utilità economica che discende dall’opera stessa, dovrà essere sempre ricondotta al suo autore.

Dall’altro lato, abbiamo diritti di natura tipicamente morale, anch’essi ricondotti all’autore dell’opera. Intendiamo cioè il vero e proprio riconoscimento pubblico del ruolo di autore di una certa opera. Ciò comporta che l’individuazione dell’artista o creatore, si contrappone a fenomeni come l’usurpazione della creazione altrui, attraverso la cancellazione del nome o la sostituzione del nome reale con un un altro. Ogni opera originale e creativa dovrà quindi essere fatta sempre corrispondere all’autore effettivo.

Una ulteriore differenza tra diritti economici e morali è data dal fatto che i primi possono essere ceduti (venduti o donati), i secondi mai, restando sempre in capo al creatore.

Chiarita la differenza tra diritti economici e morali, vediamo in sintesi quali sono le principali applicazioni pratiche di queste due categorie di diritti. I diritti economici d’autore si esprimono, nella realtà concreta, attraverso la possibilità di riprodurre l’opera o diffonderla con un qualsiasi mezzo, la possibilità di distribuirla e commercializzarla, nonché di rappresentarla in pubblico. Tutte queste applicazioni pratiche hanno il chiaro fine di generare comunque un guadagno per il titolare del diritto.

Per quanto attiene ai diritti morali d’autore, essi si esprimono concretamente nel diritto a essere riconosciuto come autore dell’opera e a rivendicare, contestualmente, la paternità; nel diritto alla indicazione del proprio nome e cognome da parte dell’editore; nel diritto ad opporsi ad ogni deformazione, mutilazione o modificazione dell’opera; nel diritto di inedito.

In conclusione, la legge vigente ricostruisce un quadro chiaro e completo di tutte le articolazioni del diritto d’autore, tutelando appieno il creatore dell’opera tecnica, artistica o letteraria.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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