Mutuo prima casa rifiutato: quando senza motivazione e chi risarcisce il danno

Pubblicato il 19 Agosto 2019 alle 13:34 Autore: Guglielmo Sano

Mutuo prima casa: è difficile che un istituto di credito, una volta istituita la pratica, rifiuti di concederlo (anche all’ultimo minuto)

Mutuo prima casa rifiutato: quando senza motivazione e chi risarcisce il danno

Non è difficile che un istituto di credito, una volta istituita la pratica di richiesta, rifiuti di concedere un mutuo (anche all’ultimo minuto).

Mutuo prima casa: perché non viene concesso?

In generale, si può dire che il principale motivo per cui le banche rifiutano di concedere un mutuo è la situazione lavorativa del richiedente: un lavoro con contratto a tempo determinato, per esempio, non offre all’istituto di credito delle adeguate sicurezze rispetto al pagamento delle rate. Vengono considerati ad alto rischio insolvenza, naturalmente, anche i richiedenti che hanno un passato da cattivi pagatori: non aver pagato la rata di un prestito o averla pagata con notevole ritardo a volte basta per vedersi rifiutato un mutuo.

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Tuttavia, capita che la banca rifiuti di concedere un mutuo senza fornire un’adeguata motivazione. In questo caso può configurarsi un danno per cui il richiedente ha la possibilità di incassare un risarcimento. Infatti, il rifiuto di concessione del mutuo – soprattutto, se le condizioni economiche di chi lo richiede sono stabili – oltre a configurarsi come un’inutile perdita di tempo potrebbe far sfumare l’affare per cui si richiedeva il finanziamento stesso.

Quando può configurarsi un danno?

Per rispondere a questa domanda, anche nel caso delle richieste di mutuo, bisogna chiamare in causa l’articolo 1337 del codice civile: questo prescrive che, ancora prima della firma di una scrittura vincolante e ancor di più di un contratto, tra due parti che stanno conducendo una trattativa debba vigere un rapporto di buona fede. In pratica, ogni negoziazione deve essere condotta correttamente cioè senza nascondere informazioni che possano inficiare la validità dell’accordo: se la trattativa è ormai ad uno stato avanzato, dunque in una delle parti almeno è data per certa la buona riuscita dell’affare, recedere senza un giustificato motivo o addurre motivazioni pretestuose è un comportamento passibile di sanzione.

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Detto ciò, è chiaro che nessun soggetto privato ha l’obbligo di stringere accordi con un altro: le possibilità di ottenere un risarcimento riguardano esclusivamente, come si diceva, la conduzione in buona fede delle trattative, tuttavia, bisognerà poter dimostrare anche di aver subito un danno concreto quale, appunto, la perdita di un affare oppure il sostenimento di spese inattese.

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L'autore: Guglielmo Sano

Nato nel 1989 a Palermo, si laurea in Filosofia della conoscenza e della comunicazione per poi proseguire i suoi studi in Scienze filosofiche a Bologna. Giornalista pubblicista dal 2018 (Odg Sicilia), si occupa principalmente di politica e attualità
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