Risarcimento danni per investimenti finanziari: quando scatta e per chi

Pubblicato il 6 Settembre 2019 alle 13:51 Autore: Claudio Garau

Risarcimento danni per investimenti finanziari: quali sono gli obblighi della banca in caso di investimenti in titoli dei clienti e quando scatta

Risarcimento danni per investimenti finanziari: quando scatta e per chi
Risarcimento danni per investimenti finanziari: quando scatta e per chi

Non trovando vie di investimento più redditizie, in tanti ritengono opportuno investire il proprio capitale, attraverso l’acquisto di titoli azionari, a fronte però del rischio connesso ad essi. Può ben succedere però che, durante l’amministrazione dei titoli da parte della propria banca di fiducia, i rendimenti vadano a picco e le azioni crollino per effetto di negative dinamiche di Borsa. Vediamo allora se e come è possibile richiedere il risarcimento danni per investimenti finanziari, nel caso i risparmi investiti in titoli, vadano di fatto in fumo.

Se ti interessa saperne di più circa il risarcimento danni phishing per truffa home-banking, clicca qui

Risarcimento danni per investimenti finanziari: quale contesto

I casi di risparmiatori poco esperti del funzionamento delle Borse e delle altalene dei titoli, sono la normalità: ci si affida all’operatore di banca su cui si ha maggior fiducia, nella convinzione che questi possa amministrare i titoli acquisiti con professionalità e senza rischi di dilapidare il proprio patrimonio. Ma purtroppo non sempre è così. La legge, d’altro canto, tutela il risparmiatore (inesperto) dai rischi degli investimenti finanziari fallimentari, ma solo in specifiche ipotesi.

Anzitutto, occorre chiarire che la banca ha degli obblighi da osservare verso il cliente, e ci riferiamo sia quelli da sottoscrivere al momento della stipula del contratto bancario, sia a quelli successivi che sono da rispettare durante lo svolgimento del rapporto di amministrazione titoli.

Per quanto riguarda i primi, occorre che la banca, tramite il suo consulente, sottoscriva con il cliente un contratto di acquisto e gestione titoli per conto del cliente, attraverso la formula del contratto-quadro, rigorosamente in forma scritta. Tale contratto, come si può intuire, è ha la funzione di mettere nero su bianco, da subito, tutti gli aspetti fondamentali della gestione titoli che di fatto la banca andrà a fare nel corso del tempo.

Va da sé quindi che non dovranno mancare i dettagli relativi agli ordini di acquisto e alle loro modalità di effettuazione, in modo da consentire al cliente di aver da subito un quadro nitido del rapporto che scaturirà dal contratto stesso. In altre parole, il contratto quadro è un contratto che fissa alcune condizioni generali imprescindibili, a cui seguono uno o più contratti esecutivi che, nel rispetto delle clausole generali stabilite da banca e cliente, pongono clausole specifiche per le singole applicazioni del contratto quadro.

Non meno importante è il questionario, vale a dire una serie di domande, le cui risposte servono alla banca per capire quali sono le conoscenze del cliente risparmiatore, circa il complesso settore degli investimenti finanziari. Di conseguenza, minore sarà la preparazione in merito del cliente, maggiori saranno gli obblighi informativi da parte della banca, anche e soprattutto durante la fase della gestione titoli.

Gli obblighi informativi, com’è ovvio, sono necessari al fine di orientare il risparmiatore verso gli investimenti ritenuti dai lui più idonei, in base all’entità delle sue finanze e al livello di rischio che vuol sostenere. Ne consegue che negligenze, da parte della banca, in merito agli obblighi informativi, che abbiano eventualmente condotto il cliente a optare per forti rischi (e conseguenti gravi perdite), saranno alla base di una richiesta di risarcimento danni per investimenti finanziari mal consigliati.

Se ti interessa saperne di più sulla fideiussione bancaria, con riferimento all’affitto, clicca qui.

La rilevanza del prospetto rischi

La banca ha anche altri obblighi verso il cliente, per evitare rischi di risarcimento danni. Ci riferiamo al dovere di fornire al cliente, al momento della sottoscrizione del contratto relativo agli investimenti, il cosiddetto prospetto rischi. Esso è idoneo a far capire al cliente, quale profilo di rischio è per lui più conveniente ed adatto. È chiaro che ad un maggior rischio, corrispondono (eventuali) guadagni più alti, ma anche rischi di perdite più consistenti.

Pertanto, al momento dell’acquisto di ogni titolo, la banca deve dare al cliente, per iscritto, il prospetto rischi, in cui va segnalato, ad esempio, se le azioni hanno un rating negativo o se la società emittente è in perdita. Nel caso i titoli in oggetto vadano in fumo e sia in gioco una manovra speculativa dell’istituto di credito ai danni del cliente, la banca sarà tenuta a risarcire i danni a questi, laddove sia chiarito in giudizio che l’informazione data all’investitore dall’intermediario non è stata completa, bensì parziale. Così si è infatti pronunciata la Corte di Cassazione, in una sentenza del 2014.

Gli obblighi periodici di informazione

Inoltre, la banca deve informare il proprio cliente sull’andamento delle azioni gestite nel corso del tempo, specialmente laddove quest’ultime siano caratterizzate da forte instabilità e fluttuazione. Sarà quindi il cliente, ben informato sulle ultime novità, a scegliere se vendere o meno ciò che ha nel proprio portafoglio titoli.

In via generale, spetterà comunque alla banca l’onere di provare di aver fatto tutto il necessario per informare il proprio cliente circa gli investimenti sottoscritti. E, come ha precisato la giurisprudenza, debbono trattarsi di informazioni specifiche, dettagliate, concrete ed non equivoche. Pertanto, il cliente ben potrà attivare una richiesta di risarcimento danni per investimenti finanziari nei confronti della propria banca, laddove quest’ultima non abbia di fatto rispettato gli obblighi informativi iniziali e periodici, e ciò abbia condotto a perdite consistenti a causa degli investimenti fatti.

Segui Termometro Politico su Google News

Scrivici a redazione@termometropolitico.it

L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
Tutti gli articoli di Claudio Garau →