Sigaretta elettronica: quando spetta il risarcimento danni per la salute

Pubblicato il 18 Settembre 2019 alle 13:36 Autore: Claudio Garau

Sigaretta elettronica: la questione del rischio per la salute e la possibilità di fare richiesta risarcimento danni alla salute.

Sigaretta elettronica quando spetta il risarcimento danni per la salute
Sigaretta elettronica: quando spetta il risarcimento danni per la salute

È notizia recentissima quella relativa al primo decesso legato all’uso della sigaretta elettronica, detta anche e-cigar; e ora, tutti coloro che ne fanno utilizzo, legittimamente si domandano degli eventuali rischi connessi a questo tipo di sigaretta. Vediamo allora che cosa dice la legge in proposito e se e quando emergono profili di risarcimento danni per la salute.

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Sigaretta elettronica: la questione rischi

Al momento non è possibile provare una diretta ed indiscutibile correlazione o rapporto di causalità tra uso delle sigarette elettroniche e danni alla salute, in particolare ai polmoni. Tuttavia l’Airc, vale a dire l’associazione italiana per la ricerca contro il cancro – ha recentemente diramato un avviso che ha un contenuto monitorio, circa l’uso di tale strumento elettronico.

Insomma, sono emersi sospetti per i quali alcune delle sostanze utilizzate nella sigaretta elettronica, potrebbero esporre l’utilizzatore a rischi gravi per la propria salute. Ma appunto siamo ancora sul piano della ricerca e, almeno per il momento, non vi sono inconfutabili evidenze scientifiche circa il rischio alla salute, dovuto all’uso della sigaretta elettronica.

Il possibile risarcimento danni

Tuttavia, come accennato, è certamente lecito e legittimo domandarsi se, in caso di morte per patologia polmonare e uso di sigaretta elettronica, entrino in gioco possibili profili di risarcimento danni. Per ciò che attiene le sigarette classiche, dal 1991 nei pacchetti è presente obbligatoriamente la dicitura “Nuoce gravemente alla salute“.

Essa, in pratica, informa il fumatore, il quale accetta consapevolmente il rischio di accendersi più sigarette. E, come si suol dire, uomo avvisato, mezzo salvato. Tant’è che da quell’anno, la giurisprudenza, in primis quella Cassazione, tende ad escludere ogni tipo di risarcimento danni alla salute, nei confronti di chi – poi ammalatosi (dopo il 1991) di cancro da fumo attivo – ha ignorato l’avviso, accettando volontariamente il rischio di contrarre la malattia.

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Per ciò che attiene, invece, le nuove sigarette elettroniche, ancora non sono presenti avvisi simili nelle confezioni o nei prodotti, che in qualche modo riconducano a possibili rischi per la salute (peraltro attualmente oggetto di indagini e studi scientifici). Ne consegue che per quanto attiene la sigaretta elettronica, sotto un piano risarcitorio, siamo ancora ad una situazione paragonabile a quella anteriore al 1991 per le sigarette tradizionali.

In altre parole, allo stato attuale delle norme e della giurisprudenza, è ben possibile che un utilizzatore di e-cigar possa fare causa al produttore, sostenendo, per il tramite del proprio avvocato, la tesi del collegamento tra l’uso della sigaretta elettronica e danno alla salute. Tuttavia il contributo della ricerca e le eventuali evidenze scientifiche del danno prodotto dalla sigaretta elettronica, saranno determinanti in ipotesi di causa in tribunale.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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