Diritto allo studio in Costituzione: i principi essenziali negli articoli 33 e 34

Pubblicato il 19 Settembre 2019 alle 13:28 Autore: Claudio Garau

Diritto allo studio: di che si tratta e com’è tutelato negli articoli 33 e 34 della Costituzione italiana. Quali sono i punti chiave di essi.

Diritto allo studio in Costituzione: i principi essenziali negli articoli 33 e 34
Diritto allo studio in Costituzione: i principi essenziali negli articoli 33 e 34

Gli articoli 33 e 34 della Costituzione italiana sanciscono e tutelano il diritto allo studio e pongono i principi generali in materia di organizzazione di scuola ed università. Essi sono insomma la base fondamentale da cui le successive leggi in materia di istruzione hanno tratto ispirazione ed orientamento. Vediamo allora quali sono gli elementi chiave di questi articoli e perché sono così significativi.

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Diritto allo studio: i punti chiave dell’art. 33 Costituzione

Nella Costituzione è sancito che lo Stato deve avviare e condurre una vera e propria opera di promozione culturale e di formazione scolastica, nei confronti di tutti i cittadini. Nell’art. 33, in particolare, è stabilita la libertà di insegnamento di arti e scienze, essendo esse patrimonio di conoscenza che può esser fatto proprio da chiunque. Inoltre, è affermata, al secondo comma, la necessità di articolare il sistema di istruzione scolastica in scuole statali, ovvero pubbliche, per i vari gradi di istruzione. Ma non solo.

Da tale articolo si trae l’indicazione che anche ad enti e privati è concesso di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. Al comma 3 dell’art. 33 in oggetto, è previsto che la legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve comunque assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. Ciò in un’ottica di uguaglianza dei cittadini, libertà nell’insegnamento e di diritto allo studio.

La parte conclusiva dell’articolo 33 attiene agli esami di Stato e all’ordinamento delle Università italiane. L’esame di Stato è infatti imposto come tappa fondamentale ed obbligatoria, per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale di varie attività (ad esempio avvocato o commercialista). In conclusione, l’articolo si sofferma sulle istituzioni di alta cultura, università ed accademie, le quali – sempre nell’ottica del principio cardine della libertà dell’insegnamento – hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

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L’art. 34 e la libertà di studiare

L’art. 34 si sofferma invece sull’individuo in sé, e sulla tutela del diritto allo studio individuale. Infatti sancisce che la scuola è aperta a tutti, indipendentemente da qualsiasi specifica condizione o status socio-economico. Anzi, l’istruzione inferiore, che va impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. Pertanto anche ai meno abbienti, la legge e l’ordinamento scolastico debbono garantire la formazione essenziale.

La libertà di poter studiare e il diritto allo studio sono sanciti e ribaditi anche da un’altra previsione, contenuta nell’art. 34. Infatti, nella Carta è affermato che i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi (economici), hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. E per ottenere questo obiettivo, lo Stato promuove il diritto allo studio anche con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso, ovvero con una procedura pubblica di selezione.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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