Dsu precompilata 2020 online da gennaio, decreto legge in Gazzetta

Pubblicato il 7 Ottobre 2019 alle 10:45 Autore: Daniele Sforza

A partire dal prossimo gennaio ci sarà la Dsu precompilata 2020, in seguito alla pubblicazione in Gazzetta del DL 9 agosto 2019.

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Dsu precompilata 2020 online da gennaio, decreto legge in Gazzetta

Il decreto legge del 9 agosto 2019 sulla Dsu precompilata 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Qui si possono pertanto consultare le modalità di accesso alla nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica che partirà il prossimo gennaio. Come scritto nel documento, si potrà accedere alla Dsu tramite le credenziali rilasciate dall’Istituto, oppure tramite Identità digitale SPID di 2° livello. Tra le modalità di accesso utilizzabili spiccano anche quelle tramite apposite credenziali rilasciate dall’Agenzia delle Entrate. Come per i modelli di dichiarazione dei redditi precompilati, anche per la dichiarazione sostitutiva unica sarà necessario verificare la correttezza dei dati reddituali relativi ai componenti del nucleo familiare oggetto della Dsu.

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All’articolo 5 del decreto si legge che l’Isee è corrente è calcolato in base alle modalità descritte nel Dlgs n. 147/2017. Ai fini della sua attestazione, l’Inps potrebbe rilevare eventuali omissioni o difformità rispetto ai dati dichiarati tramite la consultazione delle comunicazioni obbligatorie integrate con le informazioni riguardanti la retribuzione e il compenso. “Con successivo decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociale”, si legge, “sentito l’Inps, alla luce dell’evoluzione della disponibilità delle comunicazioni in maniera piena, tempestiva e affidabile, sono individuate le modalità con cui le medesime comunicazioni sono utilizzate dall’Inps per precompilare le dichiarazioni ai fini del calcolo dell’Isee corrente”.

Una volta avuto accesso alla Dsu precompilata online, bisognerà inserire per ogni componente del nucleo familiare i seguenti dati:

  • Importo esposto al rigo Differenza nella dichiarazione dei redditi relativa al secondo anno solare precedente quello della richiesta, come risulta indicato dal prospetti di liquidazione del modello 730 o dal quadro RN del Modello Redditi Persone Fisiche (o l’assenza di dichiarazione);
  • Esistenza o assenza dei rapporti dal valore complessivo inferiore a 10.000 euro nell’eventualità in cui il valore totale del patrimonio mobiliare riferito al singolo componente sia inferiore alla soglia dei 10.000 euro;
  • Valore del saldo contabile al 31 dicembre dell’anno relativo ai fini Isee, di uno dei conti correnti o deposito bancari e postali.

Per leggere il succitato decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale vi invitiamo a cliccare su questa pagina.

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L'autore: Daniele Sforza

Romano, classe 1985. Dal 2006 scrivo per riviste, per poi orientarmi sulla redazione di testi pubblicitari per siti aziendali. Quindi lavoro come redattore SEO per alcune testate online, specializzandomi in temi quali lavoro, previdenza e attualità.
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