Atto di notorietà 2020: a che serve, requisiti e chi può farlo

Pubblicato il 19 Novembre 2019 alle 11:00 Autore: Claudio Garau

Atto di notorietà: che cos’è, chi puo farlo e a che serve? quali sono i pubblici ufficiali tenuti a redigerlo? Ecco cos’è utile sapere a riguardo

Atto di notorietà 2020 a che serve, requisiti e chi può farlo
Atto di notorietà 2020: a che serve, requisiti e chi può farlo

Vediamo di seguito ed in sintesi che cos’è – per il diritto civile – un atto di notorietà o atto notorio, qual è la finalità e quali sono i requisiti ed i soggetti che possono farlo. In effetti, appare opportuno chiarire cosa sia questo istituto, alla luce delle innumerevoli applicazioni pratiche che esso ha.

Se ti interessa saperne di più su come effettuare l’autocertificazione dello stato di famiglia online, clicca qui.

Atto di notorietà: che cos’è e quale funzione ha?

Anzitutto, cerchiamo di dare una definizione chiara ed esaustiva dell’atto di notorietà. Esso altro non è che l’atto pubblico, attraverso il quale un soggetto – chiamato “deponente” o dichiarante – rende una dichiarazione, in presenza di eventuali altri deponenti e di più testimoni obbligatori (almeno due, maggiorenni e con documento di riconoscimento), circa uno o più fatti, stati, eventi o qualità personali, rilevanti per il diritto e conosciuti dalle persone citate, o anche da un numero più alto di persone.

La funzione dell’atto di notorietà è, in pratica, quella di fare chiarezza su quanto in esso contenuto: esso costituisce prova legale su quanto fatto o dichiarato e sulla provenienza delle dichiarazioni dai deponenti, rese nei confronti del pubblico ufficiale, il quale redige l’atto stesso (come il notaio, il cancelliere di tribunale o il Sindaco di un Comune).

In altre parole, tale atto pubblico ha la finalità di costituire una credibile dichiarazione scritta di quanto riportato dai deponenti, e ciò in quanto si tratta di atto formalmente redatto da pubblico ufficiale. Tra i tanti esempi che si possono fare, un tipo di atto di notorietà è il certificato di nascita, oppure l’atto con cui si dichiara la proprietà di un immobile o la titolarità di un’impresa.

Tutti gli atti di notorietà sono accomunati da requisiti specifici per quanto riguarda i testimoni, in quanto non debbono essere nè parenti nè affini del deponente e, soprattutto, debbono essere assolutamente terzi rispetto agli effetti di quanto dichiarato dal deponente; in altre parole, non debbono aver nessun interesse in comune o in contrasto con colui che rende la dichiarazione.

Come farlo?

È chiaro quindi che chiunque abbia interesse ad acclarare le proprie dichiarazioni con atto pubblico, potrà servirsi della procedura dell’atto di notorietà. Tuttavia, ci sono dei costi da sostenere e, per risparmiare, invece di ricorrere al notaio, sarà preferibile rivolgersi al cancelliere di tribunale o al sindaco e fissare una data in cui effettuare la dichiarazione formale. È necessario altresì il deposito della documentazione idonea a costituire il fondamento dell’atto stesso. Nel caso non ci si rivolga ad un notaio, sarà comunque obbligatoria la spesa di 16,00 euro per la marca da bollo da apporre all’originale dell’atto di notorietà e quella relativa ai possibili diritti di segreteria per il ritiro delle copie. In caso di ritiro urgente della copia, scatterà però un aggravio delle spese. Se invece l’interessato sceglie la via più “classica” della stipula dell’atto attraverso notaio, occorrerà far fronte alla più cospicua spesa per la prestazione professionale resa, secondo le tariffe della categoria.

Se ti interessa saperne di più sulla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, caratteristiche e finalità, clicca qui.

Perché è utile un atto di questo tipo?

In conclusione, dovrebbe ormai essere chiaro il perché dell’utilità dell’atto in oggetto. Tale dichiarazione ha infatti la finalità di provare la veridicità dei fatti avvenuti innanzi al pubblico ufficiale e la provenienza di quanto affermato dal deponente. Tuttavia, valore probatorio non potrà riconoscersi anche al contenuto dell’atto, in quanto il notaio o il cancelliere non è il soggetto deputato a svolgere accertamenti in merito al fondamento di verità della dichiarazione. In altre parole, l’atto di notorietà costituisce prova legale di quanto successo innanzi al pubblico ufficiale, ma non anche di quanto dichiarato.

Segui Termometro Politico su Google News

Scrivici a redazione@termometropolitico.it

L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
Tutti gli articoli di Claudio Garau →