Reddito di cittadinanza: decreto lavori socialmente utili in Gazzetta

Pubblicato il 10 Gennaio 2020 alle 16:58 Autore: Guglielmo Sano

Reddito della cittadinanza: pubblicato in GU i decreto che impone ai beneficiari lo svolgimento di lavori socialmente utili nel comune di residenza

Lavoratori socialmente utili
Reddito di cittadinanza: decreto lavori socialmente utili in Gazzetta

Reddito della cittadinanza: al via la cosiddetta fase due dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto che impone ai beneficiari lo svolgimento di lavori socialmente utili nel comune di residenza.

Reddito di cittadinanza: inizia la fase due

Pubblicato sul numero dell’8 gennaio della Gazzetta ufficiale il decreto del 22 ottobre 2019 relativo a “Definizione, forme, caratteristiche e modalità di attuazione dei Progetti utili alla collettività (PUC)”; in pratica, comincia la cosiddetta fase due del Reddito di cittadinanza: i beneficiari dell’assegno saranno chiamati a svolgere dei lavori socialmente utili nel proprio comune di residenza.

Quindi, a partire da adesso, coloro che percepiscono la prestazione possono ricevere una convocazione da parte dei Centri per l’impiego per la firma del Patto per il Lavoro. Da segnalare, però, che alcune categorie di beneficiari sono esonerate dallo svolgimento dei servizi di pubblica utilità; nello specifico sono escluse dai Progetti Utili per la Collettività (PUC) le persone con più di 65 anni, quelle che percepiscono la Pensione di cittadinanza, quelle occupate (con reddito corrispondente ad un’imposta lorda superiore alle detrazioni spettanti di 8.145 euro per lavoro dipendente e 4.800 euro per lavoro autonomo) o che frequentano con regolarità un corso di studi, quelle con disabilità o con disabili e minori a carico.

In che cosa consisteranno i Progetti utili alla collettività?

I Progetti utili alla collettività saranno svolti in abito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e nella tutela dei beni comuni. In ogni caso, l’impegno richiesto al percettore del Reddito di cittadinanza non dovrà superare le 8 ore settimanali che potranno essere svolte anche in un solo giorno. L’importante è che venga completato il monte ore mensile richiesto (è prevista comunque la possibilità di ottenere dei permessi e di recuperare le ore perse elevando il limite settimanale fino a 16 ore): in caso contrario si potrebbe perdere il diritto a percepire l’assegno. Infine, è opportuno segnalare che non è prevista alcuna retribuzione per il servizio prestato.

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L'autore: Guglielmo Sano

Nato nel 1989 a Palermo, si laurea in Filosofia della conoscenza e della comunicazione per poi proseguire i suoi studi in Scienze filosofiche a Bologna. Giornalista pubblicista dal 2018 (Odg Sicilia), si occupa principalmente di politica e attualità
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