Cessazione o disdetta telefono: costi, procedura e che differenza c’è

Pubblicato il 13 Gennaio 2020 alle 16:24 Autore: Guglielmo Sano

Disdetta telefono: cessazione e recesso; bisogna approfondire il significato di questi termini una volta sottoscritto un contratto così da evitare sorprese

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Cessazione o disdetta telefono: costi, procedura e che differenza c’è

Cessazione, disdetta, recesso: bisogna approfondire il significato di questi termini una volta sottoscritto un contratto così da evitare brutte sorprese (e conti salati da pagare).

Disdetta telefono: di cosa si tratta?

In generale, si può definire disdetta quell’atto unilaterale che evita il rinnovo automatico di un contratto al giungere di una determinata scadenza. I termini e le modalità con cui è possibile effettuarla di solito sono stabiliti dalle clausole del contratto stesso. Nel caso particolare delle utenze telefoniche o internet, ma non solo, può accadere che gli operatori applichino una promozione più o meno conveniente a seconda delle proprie esigenze a patto di mantenere fede al contratto – dunque non cambiare operatore – per un certo periodo di tempo.

In pratica, passare ad un altro operatore prima della scadenza di tale vincolo comporterà lo scattare di una serie di penali e talvolta di costi aggiuntivi. D’altra parte, una volta scaduto il vincolo di cui prima, presentando disdetta nei termini e nelle modalità opportunamente precisate dal contratto non ci si vedrà addebitare alcun importo se non quello dovuto alla disattivazione (costi tecnici per il passaggio ad altro operatore) o alla cessazione della linea (di solito più alti rispetto a quelli dovuti per il passaggio ad altro operatore).

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Il diritto di recesso: che differenza c’è

Se la disdetta è un atto unilaterale che serve a evitare il rinnovo di un contratto alla scadenza, il recesso è un atto che permette di sciogliere un contratto ancora valido cioè in corso. Anche nel caso del recesso, termini e modalità con cui esercitarlo sono precisati tra le clausole del contratto: di solito viene stabilita anche la corresponsione di una certa somma. Tra i casi in cui è possibile esercitare il recesso uno particolare è quello dei contratti conclusi a distanza o comunque al di fuori di locali commerciali: in tal evenienza, come previsto dal codice del consumo, si hanno quattordici giorni per recedere senza dover fornire alcuna motivazione.

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L'autore: Guglielmo Sano

Nato nel 1989 a Palermo, si laurea in Filosofia della conoscenza e della comunicazione per poi proseguire i suoi studi in Scienze filosofiche a Bologna. Giornalista pubblicista dal 2018 (Odg Sicilia), si occupa principalmente di politica e attualità
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