Indennità di accompagnamento Inps: errori domanda inviata, quali sono

Pubblicato il 14 Gennaio 2020 alle 11:55 Autore: Daniele Sforza

Le ultime sulla indennità di accompagnamento Inps e sulla relativa domanda: ecco quali sono gli errori comuni e cosa dice la Cassazione.

Indennità di accompagnamento errori domanda Inps
Indennità di accompagnamento Inps: errori domanda inviata, quali sono

Ci sono novità in merito alla indennità di accompagnamento Inps e in particolare alla domanda di ottenimento della prestazione, grazie a una recente sentenza della Cassazione. Quest’ultima decreta che anche in caso di errori venali, come ad esempio la mancata spunta su una casella, la prestazione deve essere riconosciuta, qualora sia certificato il diritto di ottenimento della stessa. In breve, se un soggetto allega la certificazione necessaria per ottenere l’indennità di accompagnamento, anche se commette degli errori sul modulo Inps, dovrà comunque avere diritto al beneficio richiesto.

Indennità di accompagnamento e modulo Inps per domanda: cosa dice la Cassazione

A ribadire questo concetto ci ha pensato la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 74/20 del 7 gennaio 2020, che fa riferimento anche alla sentenza n. 14412/2019 della Cassazione stessa, nella quale si è rilevato che “in tema di prestazioni previdenziali e assistenziali, al fine di integrare il requisito della previa presentazione della domanda non è necessaria la formalistica compilazione dei moduli predisposti dall’Inps o l’uso di formule sacramentali, essendo sufficiente che la domanda consenta di individuare la prestazione richiesta affinché la procedura anche amministrativa si svolga regolarmente”. La diretta conseguenza è che “non costituisce requisito imprescindibile della domanda amministrativa barrare la casella che, nel modulo, individua le condizioni sanitarie la cui sussistenza è necessaria per il riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento, non potendo l’istituto previdenziale introdurre nuove cause di improcedibilità ovvero di improponibilità in materia”.

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La recente ordinanza della Cassazione trattava infatti il caso di un rigetto da parte dell’Inps della domanda di indennità di accompagnamento a causa di una mancata informazione. Il beneficiario era infatti tenuto a barrare una delle due caselle sul modello Inps predefinito:

  • Persona impossibilitata a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore;
  • Persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.

Il richiedente non aveva però barrato nessuna casella e per questo motivo l’Inps aveva rigettato la domanda. Per la Cassazione, tuttavia, in materia di prestazioni previdenziali e assistenziali non è necessaria la formalistica compilazione dei moduli predisposti dall’Inps né l’utilizzo di formule sacramentali. La domanda, invece, deve consentire all’ente preposto di individuare l’esistenza del diritto al riconoscimento del beneficio.

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L'autore: Daniele Sforza

Romano, classe 1985. Dal 2006 scrivo per riviste, per poi orientarmi sulla redazione di testi pubblicitari per siti aziendali. Quindi lavoro come redattore SEO per alcune testate online, specializzandomi in temi quali lavoro, previdenza e attualità.
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