Registrazione telefonata: quando è legale e chi può usare i nastri

Pubblicato il 20 Gennaio 2020 alle 15:55 Autore: Claudio Garau

Registrazione telefonata: quando è consentita dalla legge e quali sono i limiti. Il punto della Corte di Cassazione sull’argomento

Registrazione telefonata quando è legale e chi può usare i nastri
Registrazione telefonata: quando è legale e chi può usare i nastri

Con le nuove tecnologie, effettuare una registrazione telefonata è diventata cosa assai semplice. Tuttavia, occorre fare chiarezza su quanto dice la legge in merito: infatti, se è vero che dispositivi come i cellulari e altri moderni dispositivi ormai supportano solitamente anche la funzione di registrazione, è altrettanto vero che non sempre usarla comporta il rispetto della legge. Vediamo perché.

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Registrazione telefonata: il punto della Cassazione

La domanda è legittima: posso registrare le chiamate, ovvero la voce del mio interlocutore al telefono, per le finalità più svariate? Le motivazioni alla base della registrazione potrebbero anche essere meritevoli, come ad esempio nei casi in cui si voglia registrare la dichiarazione orale di qualcuno, in modo da farla valere come prova di confessione in tribunale. Pensiamo, ad esempio, ai casi di stalking e minacce su cellulare oppure al debitore che ammette le sue responsabilità. Tuttavia, astrattamente potrebbe ipotizzarsi una potenziale denuncia per registrazione non autorizzata di una conversazione via telefono: infatti, più che di mera “registrazione”, sarebbe più opportuno parlare di “intercettazione” dell’altra persona, ignara ovviamente di quanto succede. Il punto è insomma stabilire se la legge – indipendentemente dalla finalità la registrazione avrebbe in un secondo tempo – ammette ed accetta la possibilità di registrare le parole di qualcuno con cui si è al telefono.

Anche in materia di registrazione telefonata, la Corte di Cassazione ha offerto un contributo determinate che ci aiuta a capire se tale attività è legale o no. Secondo la Suprema Corte, è possibile registrare una conversazione o un dialogo tra persone presenti e che ignorino il fatto della registrazione, ma soltanto se la registrazione avviene non in luoghi di privata dimora (abitazioni, giardini privati ecc.) e se alla conversazione registrata, partecipa anche la persona che di fatto ha attivato la registrazione. In altre parole, le microspie o “cimici”, ovvero i dispositivi che consentono di intercettare le conversazioni “a distanza”, sono comunque vietati. Per analogia, tali conclusioni della Cassazione vanno estese anche ai casi delle conversazione via telefono. Pertanto, è legale registrare qualcuno attraverso smartphone perché:

  • la conversazione coinvolge inevitabilmente anche l’autore della registrazione;
  • il luogo della registrazione è, per così dire, uno “spazio virtuale o elettronico” e pertanto non può farsi rientrare nel concetto di luogo di privata dimora;
  • inoltre, sarebbe invece illegale utilizzare un software spia sul cellulare del soggetto registrato (una sorta di “cimice informatica”), per i propri scopi;

Anzi, secondo un costante orientamento della Corte di Cassazione, la registrazione telefonata è legale di per sè, e non può essere vietata o impedita a priori, poiché – sul piano del significato – tale operazione non fa altro che ripetere una comunicazione orale che è già parte della memoria di colui che ascolta e che registra. Si tratta insomma del mero deposito di una conversazione su un supporto elettronico, che talvolta può salvare ricordi che la memoria umana può dimenticare nel tempo. In altre parole, per la Cassazione l’immagazzinamento di un fatto storico a cui si è partecipato direttamente ed in prima persona, non viola alcuna norma di legge.  

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Perché registrare qualcuno?

Ancora la giurisprudenza è stata illuminante nel chiarire cosa è possibile fare di una conversazione registrata, svoltasi sul cellulare o tra persone fisicamente presenti. Come accennato sopra, è possibile farla valere come prova di una confessione o di un reato, ad esempio. E, peraltro, tale utilizzo è consentito senza dover ricevere il previo ok alla registrazione telefonata, da parte di Procura della Repubblica o forze dell’ordine.

Tuttavia, per rispettare privacy e riservatezza altrui, l’utilizzo della registrazione telefonata non è – in verità – sempre legale, ovvero è illegittimo pubblicare o rendere comunque noti (in luoghi “fisici” o sul web) a terzi o collettività – che non siano PM, carabinieri o polizia – fatti inerenti la conversazione registrata. Anzi, in casi come questi, vi sarebbe il rischio di denuncia per “interferenze illecite nella vita privata altrui” (art. 615 bis Codice Penale), vale a dire un reato che può comportare anche quattro anni di galera. D’altra parte risulterebbe disatteso quanto previsto dallo stesso Codice Privacy, a meno che – come detto – la divulgazione della registrazione non abbia mere finalità di indagine o di prova, e quindi giudiziarie.

Concludendo, e per rispondere alla domanda iniziale, potenzialmente chiunque può utilizzare la registrazione telefonata, però con i limiti suddetti.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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