Responsabilità medico anche con ritardo guarigione. La sentenza

Pubblicato il 18 Febbraio 2020 alle 15:25 Autore: Daniele Sforza

Responsabilità medico anche in caso di ritardo nella guarigione: è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con una recente sentenza. Vediamo perché.

Sala operatoria
Responsabilità medico anche con ritardo guarigione. La sentenza

La responsabilità del medico estende il proprio raggio anche in caso di ritardo nella guarigione. È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, con una recente sentenza, la n. 5315/2020, nella quale si è occupata del caso di due ortopedici e un radiologo accusati di non aver effettuato una diagnosi corretta al paziente, relativamente all’omissione dell’esistenza di una frattura del corpo vertebrale L1, come riporta quotidianosanita.it. Conseguenza diretta è stata anche la mancata serie di accertamenti finalizzati alla sua guarigione: tali omissioni hanno naturalmente causato un aggravio delle condizioni di salute del paziente, nonché un considerevole ritardo nell’individuazione della terapia più corretta.

Responsabilità medico: la sentenza della Cassazione

Un ritardo nella guarigione di questo tipo è determinato pertanto da un’omissione che ha portato all’individuazione ritardata della giusta terapia, con conseguente aggravamento delle condizioni di salute. Resta escluso, in questo caso, il reato di lesioni personali colpose, visti i peggioramenti lievi risultati tuttavia “indipendenti dall’inadeguato trattamento”, ma ci si trova comunque di fronte a una condotta che ha causato un ritardo nel processo di guarigione del paziente, che anche se non aggrava le condizioni del paziente, può assumere “rilievo penale allorquando generi la dilatazione del periodo necessario al raggiungimento della guarigione o della stabilizzazione dello stato di salute”.

Ddl in Senato, cosa dice

A proposito della responsabilità medica c’è da segnalare un disegno di legge depositato in Senato da Gianni Pittella (PD) sul tema, che “interviene sulla responsabilità penale colposa del medico in ambito sanitario, escludendola nel caso in cui il medico abbia seguito scrupolosamente le linee guida pubblicate ai sensi di legge o le buone pratiche adeguate al caso concreto”, per dirla con le parole dello stesso Pittella, riferite da StudioCataldi. Il ddl “non intacca i diritti degli assistiti”, ma anzi li rafforza perché “riducendo l’arbitrarietà penale, da una parte il medico non praticherà più, come ormai è prassi, la cosiddetta medicina difensiva e dall’altra si attenuerà il fuggi fuggi dai settori medici più esposti come la chirurgia, la ginecologia e l’ortopedia”.

Segui Termometro Politico su Google News

Scrivici a redazione@termometropolitico.it

L'autore: Daniele Sforza

Romano, classe 1985. Dal 2006 scrivo per riviste, per poi orientarmi sulla redazione di testi pubblicitari per siti aziendali. Quindi lavoro come redattore SEO per alcune testate online, specializzandomi in temi quali lavoro, previdenza e attualità.
Tutti gli articoli di Daniele Sforza →