Assunzione minorenne 2020: come funziona ed è possibile il contratto?

Pubblicato il 28 Febbraio 2020 alle 08:15 Autore: Claudio Garau

Assunzione minorenne: quali sono le fonti normative di riferimento? E’ possibile assumere con contratto un giovane al di sotto dei 18 anni?

Assunzione minorenne 2020 come funziona ed è possibile il contratto
Assunzione minorenne 2020: come funziona ed è possibile il contratto?

Non pochi potrebbero domandarsi se, oggigiorno, è davvero possibile assumere e far lavorare un minore dei 18 anni. Il luogo comune infatti imporrebbe una risposta negativa, ma non è così. Nella Costituzione e nelle leggi vigenti non si trovano norme ostative e che vietino in ogni caso il ricorso all’assunzione minorenne. Vediamo allora di fare il punto, anche sul piano contrattuale, e di capire come funziona.

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Assunzione minorenne: il fondamento costituzionale ed i limiti

Se prima dell’introduzione della Costituzione, il caso dei minori utilizzati – se non sfruttati – con il lavoro salariato costituiva una consuetudine, a seguito dell’introduzione della Carta fondamentale non fu più così. Infatti, l’art. 37 di tale testo, ai commi 2 e 3, prevede sì la possibilità del lavoro minorile e dell’assunzione minorenne, ma con degli espressi limiti. Ecco infatti quanto disposto dall’articolo citato: “La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione“.

Tuttavia è stata una fonte normativa non di matrice nazionale – ovvero un provvedimento europeo ad hoc – ad indicare degli imperativi criteri di orientamento, in materia di assunzione minorenne e di lavoro per tutti coloro che hanno meno i 18 anni. È stata infatti una direttiva UE del 1994, relativa alla protezione dei giovani sul lavoro, a stabilire due principi generali, cui tutti gli Stati membri debbono attenersi:

  • l’età minima di un minorenne che lavora, è 15 anni;
  • la formazione e istruzione è comunque sempre prevalente sull’esecuzione della prestazione lavorativa.

Insomma, la regola generale è che al di sotto dei 15 anni, non si può lavorare, a meno che non si tratti delle attività citate all’art. 5 (comma 1 e 2) della direttiva suddetta. Richiamiamo di seguito il testo in questione, stante la sua estrema chiarezza ed esaustività: “L’assunzione dei bambini finalizzata ad attività di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario è subordinata all’ottenimento di un’autorizzazione preliminare rilasciata dall’autorità competente in singoli casi. Gli Stati membri determinano, per via legislativa o regolamentare, le condizioni di lavoro dei bambini nei casi di cui al paragrafo 1 e le modalità della procedura di autorizzazione preliminare, a condizione che le attività non pregiudichino ai bambini: i) la sicurezza, la salute o lo sviluppo; ii) la frequenza scolastica, la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale approvati dall’autorità competente o la capacità di beneficiare dell’istruzione“.

Parafrasando in breve le norme UE, laddove la prestazione lavorativa abbia a che fare con sport, cultura, arte o pubblicità, è ammesso l’impiego di minori di 15 anni. Ma ciò soltanto previo ok dei genitori, reso in forma scritta e previa autorizzazione dell’Ispettorato territoriale del Lavoro (che valuterà contenuti della prestazione lavorativa e questioni di carattere sanitario). Com’è evidente, sarà possibile lavorare soltanto se educazione, formazione e sviluppo del giovane restino comunque primari anche durante il periodo di lavoro. Inoltre, il minore o adolescente che lavora o si accinge a lavorare, dovrà obbligatoriamente sostenere delle visite mediche periodiche, atte a stabilire se c’è davvero compatibilità tra la prestazione e la propria salute psico-fisica.

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Chi può lavorare al di sotto dei 18 anni?

Dovrebbe essere ormai chiaro che la possibilità di lavorare al di sotto dei 15 anni esiste ed è possibile il contratto, ma solo se ricorrono le condizioni appena menzionate. Per quanto attiene invece gli adolescenti tra i 15 e i 18 anni, ci sono limiti meno stringenti. Tuttavia, anche per essi il lavoro e il contratto sono possibili a patto che siano abbinabili alla maturazione psico-fisica dell’individuo. Infatti, la legge italiana espressamente cita attività lavorative che non possono essere mai ritenute conformi ai bisogni ed interessi del minore, come ad esempio quelle che comportano il contatto con sostanze tossiche, esplosive o corrosive o quelle che comportano forti emissioni acustiche.

La legge fissa dei limiti al contratto di lavoro con minori, anche per quanto attiene all’orario massimo di lavoro: essi non possono lavorare nelle ore notturne, a patto che non si tratti di attività sportive, culturali o artistiche e non sia superata la mezzanotte.

Concludendo, non possiamo non menzionare che la legge finanziaria 2007, ha imposto a tutti i minorenni l’obbligo di istruzione scolastica per almeno dieci anni, spostando di fatto da 15 a 16 anni l’età minima per entrare nel mondo del lavoro e privilegiando nuovamente il percorso di frequenza e formazione scolastica, rispetto al lavoro. Eventuali deroghe sono ammesse, ma con le limitazioni viste sopra.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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