Rc auto: proroga tolleranza e sospensione per coronavirus. Le novità

Pubblicato il 26 Marzo 2020 alle 16:17 Autore: Claudio Garau

La polizza Rc auto e le ultime novità del Governo nel decreto “Cura Italia”: cosa cambia per gli assicurati, in materia di proroga tolleranza e sospensione?

Rc auto proroga tolleranza e sospensione per coronavirus. Le novità
Rc auto: proroga tolleranza e sospensione per coronavirus. Le novità

Novità dalle norme anti-coronavirus anche per quanto riguarda la Rc auto. Infatti, in questo periodo sono ben pochi gli automobilisti che utilizzano la propria vettura (se non per le comprovate ragioni di necessità, salute o lavoro) e che pertanto si domandano se lo stop prolungato agli spostamenti può avere un qualche effetto anche sull’assicurazione della propria automobile. La risposta da darsi è positiva: vediamo perché.

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Rc auto: estensione del termine in via automatica

La situazione di emergenza delle ultime settimane ha portato all’emanazione di diversi decreti, che hanno inciso anche in materia assicurativa. In particolare, il cosiddetto decreto “Cura Italia” comprende una serie di misure di sostegno economico a cittadini ed imprese e, tra esse, non può non menzionarsi anche la proroga di altri 15 giorni, rispetto alla data di scadenza, del periodo di validità della polizza Rc auto dopo la scadenza: essa insomma continua a decorrere, ma il termine ordinario di 15 giorni viene in pratica raddoppiato, arrivando a 30 giorni e consentendo così – in questo lasso di tempo – di poter viaggiare liberamente (se ricorrono i motivi di cui ai decreti emergenziali), sebbene l’assicurazione sia già scaduta.

In pratica, si tratta di un’estensione che scatta automaticamente, dato che è lo stesso provvedimento dell’esecutivo a disporla, senza così bisogno di iniziative ad hoc da parte del cliente automobilista nei confronti della sua assicurazione. Tale estensione è una sorta di deroga alla disciplina ordinaria non di poco conto: infatti, è in concreto una continuazione del periodo di validità ammesso dalla legge (la cosiddetta “tolleranza”), oltre la naturale scadenza della polizza Rc auto. In base ad essa, la società assicurativa deve conservare attiva la garanzia di copertura dai rischi legati alla circolazione su strada del proprio mezzo, i quali conducono alla responsabilità civile in caso di incidenti stradali. È chiaro che il veicolo, stante questa proroga, può circolare laddove ne ricorrano i motivi urgenti di cui ai decreti di queste ultime settimane.

Quanto appena detto sarà efficace fino alla nuova polizza Rc auto: infatti, il rinnovo eseguito nei confronti della stessa società assicurativa, avrà una data di decorrenza che incomincerà dalla data di scadenza della polizza precedente, senza però fare riferimento alla proroga straordinaria di 30 giorni disposta dal Governo. In altre parole, per questa via non sarà possibile ottenere i benefici premiali: il premio sarà anzi da versarsi per l’intero periodo.

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Su quali polizze agisce la novità del Governo? La sospensione

A questo punto, è necessario fare una puntualizzazione: il decreto Cura Italia non interviene per la totalità delle polizze Rc auto. Infatti, le novità normative in oggetto attengono esclusivamente alle polizze scadute alla alla data di entrata in vigore della norma o in prossima scadenza entro il 31 luglio di quest’anno. Va anche rimarcato che la proroga della cosiddetta “tolleranza” a 30 giorni non vale per le garanzie accessorie e aggiuntive, come gli infortuni del conducente o la garanzia furto e incendio, a meno che non ci sia stato l’ok della società assicurativa.

Per quanto riguarda invece la possibilità della sospensione della polizza Rc auto, il decreto del Governo non ha stabilito alcunché in merito; tuttavia tale sospensione può essere domandata all’assicurazione, laddove vi sia una clausola ad hoc nel contratto, che la consenta.

Concludendo, va rimarcato che la sospensione della polizza Rc auto può scattare soltanto se la validità rimanente del contratto non è al di sotto dei 30 giorni, a meno di condizioni speciali pattuite tra cliente e società assicurativa. In ogni caso, la sospensione opera soltanto se il mezzo di trasporto rimane inutilizzato e parcheggiato in spazi privati (ad esempio un garage o un parcheggio condominiale): la sospensione impone infatti il divieto di circolazione dell’auto o della moto.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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