Assicurazione Inail riders: quando è obbligatoria e chi deve farla

Pubblicato il 30 Gennaio 2020 alle 08:00 Autore: Claudio Garau

Assicurazione Inail riders: ecco la novità in arrivo, come funzionerà e chi dovrà adempiere l’obbligo assicurativo. Quando scatta?

Assicurazione Inail riders quando è obbligatoria e chi deve farla
Assicurazione Inail riders: quando è obbligatoria e chi deve farla

I riders, ovvero coloro che in bicicletta o in motorino sono incaricati delle consegne a domicilio di cibo e non solo, stanno ricevendo ultimamente la considerazione che meritano, quantomeno sul piano delle tutele proprie del diritto del lavoro. Vediamo allora quali sono le ultime novità in materia e in particolare in che cosa consiste l‘assicurazione Inail per i riders, secondo le ultime notizie che si hanno in merito.

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Assicurazione Inail e riders: quali novità in arrivo?

In effetti, la svolta in tema di lavoro dei riders, c’è stata con l’entrata in vigore di quello che è comunemente noto come il “decreto Crisi“, ovvero il d. l. n. 101 del 2019, il quale ha inteso, tra l’altro, evolvere la disciplina dei rapporti di collaborazione dei riders equiparandoli in qualche modo ai rapporti di lavoro dipendente, con le garanzie che ne conseguono. Insomma, da oggi le grandi catene che si occupano della consegna di beni acquistati, dovranno osservare quanto previsto in tema di tutela del lavoro dei riders. Ciò anche e soprattutto con riferimento alla nuova assicurazione obbligatoria Inail per tale categoria di lavoratori.

Anzi, a seguito della nota e recente sentenza della Corte di Cassazione sul caso Foodora, con cui si è stato sancito che i riders debbano essere trattati come lavoratori subordinati a tutti gli effetti, pure nella loro formale veste di “collaboratori”, sono affermate con forza le tipiche tutele giuslavoristiche, valevoli anche per i “ciclofattorini”. Tra esse, come accennato, l’obbligo assicurativo.

È stata proprio l’Inail (l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) a conformarsi alle indicazioni di legislatore e Cassazione e ad informare con una nota ufficiale che dal prossimo primo febbraio per tutte le aziende che lavorano nel settore delle consegne a domicilio, scatta l’obbligo assicurativo destinato ai riders.

La novità appare peraltro opportuna, dato che tali attività a cottimo di consegna cibo e quant’altro a domicilio sono esposte molto più di altre – per loro stessa natura – ad alti rischi di malattia professionale o infortunio.

Come funziona e a chi è rivolta?

Insomma, tra pochi giorni le imprese del settore dovranno regolarizzare la posizioni dei loro dipendenti riders, anche e soprattutto sul piano Inail. Come accennato, i soggetti destinatari e che dovranno adempiere all’obbligo sono le aziende di delivery, ovvero i committenti che utilizzano piattaforme anche digitali per l’organizzazione e l’articolazione del lavoro dei riders sul territorio.

In concreto le possibili situazioni saranno due:

  • se l’azienda committente non ha ancora un codice ditta o una posizione assicurativa territoriale Inail (cosiddetta Pat) dovrà inviare all’Inail in via telematica, entro il primo febbraio 2020, la denuncia d’iscrizione al registro e le informazioni e dati utili alla valutazione del rischio del rider e al calcolo del premio assicurativo, in relazione alle attività svolte dal corriere;
  • se l’azienda ha già effettuato la registrazione dovrà – entro 30 giorni dalla data di decorrenza del nuovo regime assicurativo Inail – semplicemente rendere nota la mera denuncia di variazione delle attività, in modo da segnalare la modifica del rischio ed inserire nell’ambito tutelato anche i riders, precedentemente non denunciati all’Inail (e ciò sebbene formalmente siano collaboratori dell’azienda).

Valutazione del rischio e premio assicurativo: cosa cambia

Per quanto attiene la valutazione del rischio, l’Inail rende noto che spetta al datore di lavoro – ovvero al committente – indicare sia il mezzo che concretamente viene impiegato nel lavoro di consegna a domicilio di cibo o altri beni, sia la rispettiva percentuale di attività svolta con quel mezzo: ciò al fine calcolare il tasso di rischio. Infatti, il Testo Unico per l’Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali stabilisce che il premio di assicurazione Inail è proporzionato in relazione al tasso di rischio legato all’attività svolta.

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Per quanto riguarda invece il premio assicurativo, l’azienda di consegna cibo sarà sempre tenuta a corrispondere in anticipo il premio previsto, quantificato moltiplicando la stima del numero delle giornate di lavoro di consegna del rider per la cifra di 48,74 euro, che è pari al valore della retribuzione giornaliera convenzionale per quella categoria di lavoratore.

Concludendo, va ribadito che queste novità in vigore dal primo febbraio parificano tutti i riders ai lavoratori subordinati sul piano delle tutele Inail, estese integralmente ai lavoratori che effettuano consegne a domicilio. Ne consegue che saranno applicabili tutti le regole e prestazioni previste per i dipendenti, come ad esempio la garanzia di cure riabilitative, l’indennità per inabilità temporanea assoluta o la rendita in ipotesi di danno permanente. Tuttavia, per ottenerle, i corrieri dovranno dare immediata informazione dell’infortunio al datore di lavoro, anche di lieve entità, o denunciare prontamente la malattia professionale manifestatasi.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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