Firma autocertificazione per coronavirus: ci si può rifiutare di farla?

Pubblicato il 17 Aprile 2020 alle 18:10 Autore: Claudio Garau

Firma autocertificazione per coronavirus: è sempre un obbligo inserirla o possono scattare conseguenze legali se mancante?

Firma autocertificazione per coronavirus ci si può rifiutare di farla
Firma autocertificazione per coronavirus: ci si può rifiutare di farla?

In questo ultimo periodo, gli italiani sono venuti a conoscenza del fatto che, per giustificare i propri spostamenti fuori dalle mura domestiche, va utilizzata una autocertificazione in cui inserire le proprie generalità e indicare le ragioni del perché si è fuori di casa. Ultimamente infatti subire un controllo da parte delle forze dell’ordine, mentre ci si trova a camminare in una qualsiasi via cittadina, non è affatto infrequente, come testimoniano anche i dati numerici sui controlli effettuati in queste settimane di emergenza coronavirus. Di seguito però ci vogliamo soffermare su una questione particolare, ma di sicura rilevanza pratica: è possibile rifiutare la firma autocertificazione? Vediamolo.

Se ti interessa saperne di più sull’atto di notorietà 2020, che cos’è, a che serve e quali sono i requisiti, clicca qui.

Firma autocertificazione: il contesto di riferimento

Come ben sappiamo, si sono succeduti diversi modelli di autocertificazione cartacea, non senza creare qualche malumore tra i cittadini costretti a cambiare e a compilare più volte il documento (clicca qui per l’ultima versione aggiornata). Tuttavia, non è obbligatorio uscire di casa con il foglio compilato dell’autocertificazione: infatti, chi non avesse pc e stampante nella propria abitazione, potrà riceverne una copia da compilare al momento, da parte delle forze dell’ordine all’atto del controllo per strada.

Insomma, il cittadino che decide di uscire e spostarsi in un luogo pubblico, se viene fermato per un controllo di routine, in base alle nuove disposizioni del Governo adottate per frenare la diffusione del Covid-19, dovrà sempre giustificare le ragioni del suo spostamento; dovrà perciò autocertificare che è fuori per motivi di salute, lavoro o per necessità e urgenza non rinviabile (che potrebbe pure consentire di recarsi in un differente Comune diverso da quello di residenza).

L’autocertificazione è fondamentalmente divisa in tre parti:

  • dati anagrafici e generalità;
  • dichiarazioni e motivazioni dello spostamento;
  • sottoscrizione.

Ci si chiede qui se proprio quest’ultima può essere negata, magari perché si viene “beccati” senza avere una valida ragione da dare a fondamento della propria uscita. In verità, la sequela dei dpcm che si sono succeduti e che hanno fatto evolvere l’autocertificazione fino alla forma attuale, non prevede nessuna indicazione espressa circa le conseguenze di una mancata firma autocertificazione o di un rifiuto firma autocertificazione. Piuttosto rilevano le norme generali previste in materia di autocertificazione, sul rifiuto di firmare atti dovuti e sulle potenziali sanzioni penali in caso di indicazione di informazioni false.

Ciò che realmente rileva non è tanto l’autodichiarazione in sè e/o la firma di essa, ma piuttosto la corrispondenza al vero, di quanto dichiarato – anche oralmente – dal cittadino fermato per il controllo. Saranno insomma le forze dell’ordine, a seguito dei controlli incrociati e successivi, a capire se deve scattare una sanzione e, se sì, in quale entità.

Ecco spiegato perché i dpcm non hanno previsto sanzioni ad hoc per la mancanza del documento o della firma autocertificazione: non è questo il fulcro della questione, ma piuttosto lo è l’accertamento e la verifica dell’identità del controllato e delle ragioni di spostamento (se ce ne sono). L’autocertificazione (con firma) serve piuttosto a velocizzare i controlli, ma è un mezzo, non il fine.

Se ti interessa saperne di più sulle bollette luce, gas ed acqua e le agevolazioni coronavirus per chi non le paga, clicca qui.

È possibile negare la firma?

Deve essere ben chiaro che la firma autocertificazione funge da “timbro” della veridicità di quanto affermato in essa. Infatti, le dichiarazioni del perché ci si sposta, sono comunque rese sotto la propria responsabilità penale. Insomma, rendere false dichiarazioni, anche in sede di controllo del rispetto delle norme anti-coronavirus, integra un reato penale (art. 495 c.p.), che può condurre alla permanenza in carcere per 6 anni.

Ma la mendacità di quanto dichiarato sarà da ravvisarsi anzitutto in quanto detto a voce dalla persona fermata per il controllo. E quanto indicato nell’autocertificazione – indipendentemente dalla firma – avrà una valenza, in qualche modo, soltanto “accessoria”. Considerazioni analoghe possono farsi anche con riferimento all’ipotesi del rifiuto di fornire le proprie generalità alle forze dell’ordine, durante il controllo: si tratta anche qui di un reato (ma meno grave delle false dichiarazioni), in cui l’autocertificazione e la firma autocertificazione hanno solo una valenza di supporto.

Tirando le somme, va rimarcato che la firma è irrilevante per ciò che concerne l’accertamento della responsabilità penale. Anzi, la trasgressione ai divieti anti-coronavirus può ben essere acclarata a prescindere dalla firma autodichiarazione e dal suo contenuto. Saranno insomma i controlli incrociati delle forze dell’ordine a “fare fede”.

In conclusione, il non firmare l’autocertificazione di certo non può consentire al cittadino di sottrarsi alle possibili conseguenze sanzionatorie, come la multa da 400 a 3.000 euro; e d’altronde non sussisterà nessuna causa di giustificazione neanche per le eventuali sanzioni penali, come – ad esempio – quelle legate al mancato rispetto della quarantena da parte di chi è risultato positivo al coronavirus (arresto da 3 a 18 mesi e pagamento di un’ammenda fino a 5.000 euro). Piuttosto, il rifiuto della firma autocertificazione potrebbe ingenerare sospetti nelle forze dell’ordine e stimolare repentini controlli.

Segui Termometro Politico su Google News

Scrivici a redazione@termometropolitico.it

L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
Tutti gli articoli di Claudio Garau →