Dichiarazione dei redditi non inviata dal commercialista: ecco chi paga

Pubblicato il 18 Gennaio 2021 alle 06:04 Autore: Claudio Garau

Dichiarazione dei redditi non spedita dal commercialista all’Agenzia delle Entrate: rileva la sua svista o errore? chi paga in queste circostanze? Il punto della Cassazione

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Dichiarazione dei redditi non inviata dal commercialista: ecco chi paga

È una domanda che non poche persone si potrebbero fare: chi paga in caso di dichiarazione dei redditi non fatta pervenire all’Agenzia delle Entrate? Il cliente o il commercialista delegato per gli adempimenti fiscali e le collegate scadenze? È stata la Corte di Cassazione, recentemente, a fare luce sulla questione e a dare, quindi, una risposta illuminante, che certamente in futuro costituirà un utilissimo orientamento in materia. Vediamo più nel dettaglio.

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Dichiarazione dei redditi non inviata: di chi è la responsabilità?

È con una sentenza di quest’anno, la n. 16469/2020, che la Suprema Corte pone un principio essenziale, che andiamo subito a richiamare: per il reato di evasione fiscale (nella vicenda affrontata dalla Corte si trattava di un’evasione di Ires ed Iva) dovuto all’omessa dichiarazione, è da ritenersi responsabile il contribuente, anche se dà mandato a un commercialista, su cui è infatti tenuto a vigilare. In altre parole, è il contribuente il soggetto penalmente responsabile per omessa dichiarazione dei redditi, e tale responsabilità non scompare se il compito di far pervenire la dichiarazione al Fisco, è stato affidato ad uno studio di commercialisti. Infatti, il mandante (ovvero il cliente/contribuente) è sempre tenuto a controllare l’operato del proprio commercialista e l’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi resta pur sempre di natura personale ed, in quanto tale, è indelegabile. Tecnicamente infatti tale illecito penale consiste in un reato omissivo proprio.

Pertanto, secondo la Corte di Cassazione, non rileva l’eventuale errore o svista del commercialista incaricato di predisporre ed inviare la suddetta dichiarazione dei redditi: per giungere al principio giurisprudenziale sopra esposto, d’altra parte, la Suprema Corte fonda il suo convincimento anche sulla costante giurisprudenza in materia e su quanto sanciscono le norme tributarie in tema di responsabilità del contribuente.

Appaiono assai chiare ed esaustive le seguenti parole usate dai giudici della Cassazione, nel citato provvedimento: “Ed invero, la prova dell’assenza di colpa grava sul contribuente, il quale risponde per l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte del professionista incaricato della relativa trasmissione telematica, ove non dimostri di aver vigilato sull’incaricato. Infatti, in tema di dichiarazioni fiscali, il contribuente non assolve agli obblighi tributari con il mero affidamento ad un commercialista a cui dà mandato a trasmettere in via telematica le dichiarazioni medesime alla competente Agenzia delle Entrate, essendo tenuto a vigilare affinché tale mandato sia puntualmente adempiuto, sicché la sua responsabilità è suscettibile d’esclusione solo in caso di comportamento fraudolento del professionista, finalizzato a mascherare il proprio inadempimento“.

Parafrasando quanto stabilito dalla Corte, soltanto il comportamento infedele e truffaldino del libero professionista, può scagionare il contribuente da ogni responsabilità: ma chiaramente di tale comportamento il cliente dovrà fornire efficaci prove in giudizio.

Quale tutela per il contribuente?

Casi come quello affrontato dalla Corte di Cassazione non sono affatto rari nella realtà quotidiana: spesso un contribuente si trova improvvisamente di fronte a richieste, da parte dell’Agenzia delle Entrate, di importi di tasse e sanzioni, assai elevati, per un mancato invio di una dichiarazione dei redditi, magari risalente ad alcuni anni prima. Il contribuente, per evitare guai con il Fisco, sarà allora costretto a dimostrare il dolo ovvero la malafede del commercialista che non ha inviato la dichiarazione dei redditi.

È proprio la legge tributaria, ovvero il d. lgs. n. 472 del 1997, che sancisce che il contribuente non è responsabile per la violazione di norme tributarie laddove riesca a provare che il mancato pagamento delle tasse non è legato alla sua inerzia ma piuttosto a un reato commesso esclusivamente da un terzo, reato che deve essere denunciato all’autorità giudiziaria. Pertanto, in sintesi, in ipotesi di accertamento da parte del Fisco, il contribuente potrà tutelarsi se:

  • il commercialista ha compiuto un illecito penale come, ad esempio, il reato di truffa;
  • il reato è stato subito denunciato alle forze dell’ordine, ovvero alla polizia, ai carabinieri o piuttosto alla Procura della Repubblica (il termine per la querela è pari a tre mesi).

Come detto, solo in caso di dolo del commercialista, la responsabilità per il mancato invio della dichiarazione dei redditi, viene meno in capo al contribuente.

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Concludendo, se è vero che in assenza della citata prova, paga il contribuente per la dichiarazione dei redditi non presentata, va tuttavia ricordato un dettaglio essenziale: colui che non invia la dichiarazione dei redditi, compie un illecito penale esclusivamente se l’importo evaso – dato che la dichiarazione non è giunta all’Agenzia delle Entrate – oltrepassa i 50mila euro. Al di sotto di tale ammontare, la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi, rappresenta – in sè – un meno grave illecito amministrativo: in pratica da esso scaturiscono solo sanzioni tributarie, o aggravi, di tipo economico, ed ovviamente permane l’obbligo di pagare l’imposta o le imposte non ancora versate.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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