Reddito di cittadinanza: taglio del 20% per importi non spesi. I dettagli

Pubblicato il 2 Luglio 2020 alle 17:00
Aggiornato il: 17 Luglio 2020 alle 19:01
Autore: Guglielmo Sano

Reddito di cittadinanza: riduzione del sussidio fino al 20%, arriva il decreto attuativo del Ministero del Lavoro sul taglio

Case
Reddito di cittadinanza: taglio del 20% per importi non spesi. I dettagli

Reddito di cittadinanza: ormai da diverso tempo era entrata in vigore la misura che prevede la riduzione del sussidio fino al 20% in base agli importi non spesi mancava ancora, però, il decreto attuativo del Ministero del Lavoro.

Reddito di cittadinanza: taglio degli importi fino al 20%

Gli importi erogati nel quadro dell’erogazione del Reddito di cittadinanza devono essere spesi tutti entro un mese dalla data di accredito: il meccanismo era stato previsto contestualmente all’introduzione del sussidio nel nostro ordinamento assistenziale. Per i beneficiari della misura che non rispettano tale regola è prevista una riduzione dell’importo della mensilità successiva nella misura massima del 20%. D’altra parte, finora non era stato possibile effettuare le trattenute poiché mancava il decreto attuativo del Ministero che ne fissasse i parametri in modo dettagliato. Alla fine, però, il provvedimento è arrivato: risulta pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 giugno 2020. Detto ciò, le eventuali decurtazioni a carico dei beneficiari non avverranno prima di agosto, ossia il mese successivo all’entrata in vigore delle regole.

Le istruzioni contenute nel decreto del Ministero

Nel suddetto decreto attuativo del Ministero del Lavoro relativo al Reddito di cittadinanza si legge, appunto, che ““l’ammontare di beneficio non speso ovvero non prelevato dai beneficiari della Carta RdC, ad eccezione di arretrati, è sottratto nei limiti del 20% del beneficio erogato, nella mensilità successiva a quella in cui il beneficio non è stato interamente speso”. Dunque, per capire in che misura si subirà una riduzione dell’importo, sempre nel decreto, viene spiegato che bisogna confrontare il saldo nell’ultimo giorno di ciascun mese, al netto degli arretrati erogati nell’ultimo semestre, e il valore del beneficio effettivamente erogato nel medesimo mese.

Qualche esempio del meccanismo

Ora, se il saldo è superiore all’importo erogato, la differenza subirà una riduzione che non può superare il 20% come si diceva. Esempio: alla fine del mese il saldo è di 700, poi ci si vede accreditata la mensilità successiva di 500, la differenza di 200 euro verrà decurtata del 20% con la mensilità del mese seguente. Ogni semestre poi si vanno a confrontare le somme non spese che risultano all’ultimo giorno del semestre e il valore complessivo del sussidio spettante nell’arco del semestre stesso: in questo caso l’importo residuo viene decurtato integralmente, a esclusione dell’ultima mensilità, dal successivo accredito (ma non se tale importo è inferiore al 20% del benefico minimo che è stato ricevuto). Esempio: per sei mesi si riceve un sussidio di importo variabile ma che è stato di massimo 500 euro, a fine semestre il saldo è invece di 600 (escludendo l’ultima mensilità), 100 euro saranno decurtati con la mensilità successiva.

Segui Termometro Politico su Google News

Scrivici a redazione@termometropolitico.it

L'autore: Guglielmo Sano

Nato nel 1989 a Palermo, si laurea in Filosofia della conoscenza e della comunicazione per poi proseguire i suoi studi in Scienze filosofiche a Bologna. Giornalista pubblicista dal 2018 (Odg Sicilia), si occupa principalmente di politica e attualità
Tutti gli articoli di Guglielmo Sano →