Cassa Integrazione Inps: spostato il termine per l’anticipo. La circolare

Pubblicato il 4 Luglio 2020 alle 10:00
Aggiornato il: 17 Luglio 2020 alle 19:01
Autore: Guglielmo Sano

Cassa integrazione: il termine del 3 luglio fissato per richiedere l’anticipo del 40% e il pagamento diretto da parte dell’Inps è stato spostato

Cassa integrazione
Cassa Integrazione Inps: spostato il termine per l’anticipo. La circolare

Cassa integrazione: il termine del 3 luglio fissato per richiedere l’anticipo del 40% e il pagamento diretto da parte dell’Inps è stato spostato. Le indicazioni fornite dal ministero del Lavoro.

Cassa Integrazione: spostato il termine del 3 luglio

Con la circolare numero 11 del primo luglio 2020, il Ministero del Lavoro comunica lo spostamento del termine del 3 luglio per la richiesta dell’anticipo del 40% della cassa integrazione erogata dall’Inps. Nello specifico, la misura può essere richiesta per le ulteriori nove settimane previste dal Decreto Rilancio solo dopo aver usufruito delle prime nove settimane previste nel quadro del Decreto Cura italia. In teoria, il termine per fare richiesta relativamente all’anticipo della cassa integrazione per i periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati prima del 18 giugno 2020 era stato fissato al 3 luglio. Dopo la pubblicazione della circolare, tale termine risulta posticipato di circa due settimane.

Il nuovo termine per la richiesta

Cassa integrazione – nella circolare del Ministero del Lavoro si legge che “Le istanze sono presentate dai datori di lavoro entro i seguenti termini: a) a decorrere dal 18 giugno 2020, ai fini della richiesta dell’anticipazione di pagamento del trattamento, l’istanza è presentata all’INPS entro il quindicesimo giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività”. Dunque, se la sospensione o la riduzione è iniziata prima del 18 giugno bisogna presentare istanza entro il 3 luglio 2020.

Tuttavia, tale disposizione non ha carattere perentorio ma esclusivamente ordinatorio, infatti, “in tutti i casi in cui l’istanza non sia trasmessa entro i suddetti termini, la medesima è comunque presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività. In sede di prima applicazione, tale termine è spostato al trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto legge n. 52 del 2020 (ossia termine del 17 luglio 2020), se tale ultima data è posteriore a quella innanzi indicata”. Quindi, è fissato al 17 luglio il nuovo termine per presentare l’istanza relativamente all’anticipo della cassa integrazione per periodi precedenti al 18 giugno 2020.

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L'autore: Guglielmo Sano

Nato nel 1989 a Palermo, si laurea in Filosofia della conoscenza e della comunicazione per poi proseguire i suoi studi in Scienze filosofiche a Bologna. Giornalista pubblicista dal 2018 (Odg Sicilia), si occupa principalmente di politica e attualità
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