Pensioni ultime notizie: imposta sostitutiva all’estero, i chiarimenti Inps

Pubblicato il 21 Luglio 2020 alle 09:00
Aggiornato il: 23 Luglio 2020 alle 11:23
Autore: Guglielmo Sano

Pensioni ultime notizie: importanti chiarimenti AdE sull’imposta sostitutiva al 7% per i pensionati italiani che dall’estero tornano a vivere al Mezzogiorno

Pensioni ultime notizie: imposta sostitutiva all’estero, i chiarimenti Inps
Pensioni ultime notizie: imposta sostitutiva all’estero, i chiarimenti Inps

Pensioni ultime notizie: importanti chiarimenti da parte dell’AdE sulle modalità con cui è possibile usufruire dell’imposta sostitutiva al 7% per i pensionati italiani che dall’estero tornano a vivere al Mezzogiorno.

Pensioni ultime notizie: imposta sostitutiva al 7%, i chiarimenti dell’Inps

Pensioni ultime notizie – con la circolare n.21/E del 17 luglio 2020, l’Agenzia delle Entrate fornisce degli importanti chiarimenti riguardanti l’imposta sostitutiva al 7% per i pensionati titolari di trattamento previdenziale erogato da soggetto estero che trasferiscono la propria residenza fiscale in una delle regioni del Sud Italia (Sicilia, Calabria, Campania, Basilicata, Puglia, Sardegna, Abruzzo, Molise). I contribuenti che rispettano i requisiti possono usufruire di tale regime fiscale agevolato – è stato introdotto con la Legge di Bilancio del 2019 (valido a partire dal periodo di imposta 2019) – per un massimo di 10 anni (ma è revocabile in qualsiasi momento prima della scadenza di tale lasso di tempo). Tra le precisazioni dell’AdE: l’opzione può essere esercitata anche nella dichiarazione dei redditi tardiva ma si incorrerà nell’applicazione di una sanzione.

L’opzione può essere esercitata anche della dichiarazione dei redditi tardiva

Pensioni ultime notizie – Innanzitutto, sottolinea l’AdE, rientrano nella platea dei potenziali beneficiari tutti coloro che ricevono trattamenti pensionistici di ogni genere, assegni ed equiparati esclusivamente da soggetti esteri. Invece, ne risultano esclusi tutti i soggetti non residenti che percepiscono redditi erogati da un istituto di previdenza italiano: rientrano in tale definizione anche gli emolumenti dovuti a seguito di cessazione di attività lavorativa (ex titolari di reddito da lavoro autonomo). Quindi, con l’espressione “di ogni genere” si devono intendere anche le indennità una tantum come la capitalizzazione della pensione.

Detto ciò, per usufruire del regime agevolato, è necessario che la persona fisica non sia stata fiscalmente residente sul territorio italiano nei cinque periodo di imposta precedenti a partire dal periodo di imposta a partire dal quale si richiede l’adesione. Non importa che il richiedente sia straniero o italiano: è fondamentale soltanto che trasferisca la propria residenza fiscale in Italia da un paese estero con cui l’Italia abbia stretto accordi di cooperazione nello scambio di informazioni.

Infine, si può scegliere l’opzione con la dichiarazione dei redditi presentata nei termini ordinari ma anche con la dichiarazione tardiva, integrativa/sostitutiva, presentata entro 90 giorni dalla scadenza. D’altra parte, in questo caso saranno applicate le sanzioni dovute in base alla consistenza del ritardo.

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L'autore: Guglielmo Sano

Nato nel 1989 a Palermo, si laurea in Filosofia della conoscenza e della comunicazione per poi proseguire i suoi studi in Scienze filosofiche a Bologna. Giornalista pubblicista dal 2018 (Odg Sicilia), si occupa principalmente di politica e attualità
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