Superbonus 110% per edifici da demolire: è valido? Il chiarimento

Pubblicato il 17 Agosto 2020 alle 09:43 Autore: Daniele Sforza

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito sulla destinazione del Superbonus 100% anche per gli edifici da demolire. Ecco la notizia in merito.

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Superbonus 110% per edifici da demolire: è valido? Il chiarimento

Il Superbonus 110% vale anche per gli edifici cosiddetti collabenti? Ma cosa s’intende per edificio collabente? Si tratta di una costruzione giunta a un tale livello di degrado che risulta incapace di produrre reddito, e può dunque essere oggetto di iscrizione al catasto in categoria F/2, ovvero una categoria priva di rendita catastale. L’Agenzia delle Entrate è entrata nel merito della questione rispondendo a un contribuente che aveva posto un interpello proprio sulla questione: il Superbonus 110% è valido anche per gli edifici da demolire?

Superbonus 100%: un riepilogo informativo per la detrazione

Nel suo recente Parere l’Agenzia delle Entrate ricorda a cosa sono destinato il sisma bonus e l’ecobonus. Queste agevolazioni riguardano infatti le spese di interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali nelle zone sismiche per ridurre il relativo rischio sismico, nonché per la riqualificazione energetica. La detrazione è dell’80% (85% se la riduzione del rischio avviene per due classi inferiori) e spetta anche ai soggetti non residenti in Italia, ma che possiedono o detengono l’immobile oggetto degli interventi in base a un titolo idoneo. Come è ben noto la detrazione è ripartita in dieci quote annuali di pari importo su un tetto massimo di spesa pari a 136.000 euro.

Ok per familiari e conviventi.i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Superbonus 100% edifici collabenti: come funziona e quando è possibile

L’AdE chiarisce che tale detrazione è ottenibile in presenza dei requisiti necessario, a patto che l’immobile oggetto dell’intervento sia dotato di impianto di riscaldamento negli ambienti in cui si effettua l’intervento per il quale si può fruire della detrazione. “Gli edifici interessati dall’agevolazione devono avere determinate caratteristiche tecniche e, in particolare, devono essere dotati di impianti di riscaldamento, presenti negli ambienti in cui si realizza l’intervento di risparmio energetico agevolabile. Tale condizione è richiesta per tutte le tipologie di intervento, a eccezione dell’installazione dei pannelli solari e, dal 1° gennaio 2015, dei generatori alimentati a biomassa e delle schermature solari”.

Massimali e requisiti tecnici: ecco il decreto

Inoltre l’immobile stesso dovrà essere classificato come “unità collabente” e dunque iscritto nel Catasto fabbricati alla data di richiesta del titolo abilitativo dal quale deve, inoltre, risultare che l’intervento sia di recupero del patrimonio edilizio. “L’esistenza dell’edificio è riconosciuta anche se lo stesso è classificato nella categoria catastale F/2 in quanto, pur trattandosi di categoria riferita a fabbricati totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito, ciò non esclude che lo stesso possa essere considerato come edificio esistente, trattandosi di un manufatto già costruito e individuato catastalmente”.

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L'autore: Daniele Sforza

Romano, classe 1985. Dal 2006 scrivo per riviste, per poi orientarmi sulla redazione di testi pubblicitari per siti aziendali. Quindi lavoro come redattore SEO per alcune testate online, specializzandomi in temi quali lavoro, previdenza e attualità.
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