Cognome unione civile: quale si usa e cosa dice la legge

Pubblicato il 7 Settembre 2020 alle 12:15
Aggiornato il: 29 Settembre 2020 alle 17:01
Autore: Claudio Garau
Cognome unione civile: quale si usa e cosa dice la legge

 Cognome unione civile: quale si usa e cosa dice la legge

Oggi le norme italiane in materia di convivenza garantiscono molte più libertà alle coppie. Ci riferiamo in particolare a quanto previsto dalla legge Cirinnà del 2016, in tema di unioni civili e convivenze di fatto (di queste ultime abbiamo già parlato qui). In buona sostanza, si tratta di diritti riconosciuti alle persone, indipendentemente da vari fattori, tra cui l’orientamento sessuale. Ciò di cui però vogliamo occuparci di seguito è una questione pratica che può presentarsi non di rado: come funziona la disciplina in tema di cognome unione civile? ovvero, quale usare? Vediamolo.

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Cognome unione civile: il contesto di riferimento ed i presupposti ed effetti dell’unione

Prima di trattare più da vicino la questione cognome unione civile, dobbiamo spendere qualche parola su questo nuovo istituto. Se è vero che in Italia non è tuttora consentito sposarsi a due persone dello stesso sesso, ovvero seguendo le regole tradizionali previste per le coppie eterosessuali, è però pur vero che dal 2016, la citata legge Cirinnà permette alle coppie omosessuali di formalizzare il proprio legame affettivo ed ottenere una serie di diritti e doveri non troppo diversi a quelli che scaturiscono dal matrimonio. E’ appunto l’unione civile che permette a due persone dell’identico sesso di dichiarare congiuntamente presso l’ufficiale di Stato civile (alla presenza di un testimone per parte) la decisione di impegnarsi a vivere sotto lo stesso tetto, con un progetto di vita comune.

Presupposti tassativi per dar luogo ad una unione civile sono l’identico sesso, l’aver compiuto i 18 anni di età, la capacità di intendere e di volere , il non essere già sposati o uniti civilmente, la mancanza di condanne per omicidio tentato o consumato verso il coniuge del partner, la mancanza di legami di parentela, adozione, affinità o affiliazione. Tali requisiti vanno verificati nei 30 giorni successivi alla manifestazione di volontà favorevole all’unione civile e debbono sussistere tutti, nessuno escluso: altrimenti, sancire il patto dell’unione civile non è possibile. A differenza di quanto accade per il matrimonio, non sono previste le pubblicazioni, tuttavia l’atto inerente l’unione civile è comunque registrato nell’archivio di Stato civile.

Sul piano degli effetti, occorre rimarcare che l’unione civile impone alle parti che optano per essa, il dovere reciproco all’assistenza morale e materiale, alla coabitazione e alla contribuzione alle necessità comuni della famiglia, in modo non dissimile a ciò che avviene durante il matrimonio ed in base anche e soprattutto alle proprie capacità, reddituali e non solo.

Inoltre, importanti diritti sono riconosciuti anche ai membri dell’unione civile: tra essi, ricordiamo il diritto alla pensione di reversibilità in caso di decesso di uno dei membri della coppia, i diritti in materia di successioni e il diritto di ricevere informazioni sullo stato di salute del partner.

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Quale cognome usare?

In questo ambito, come anticipato in apertura, ci si potrebbe ben domandare quale cognome unione civile utilizzare per “ufficializzare” detta unione. Ebbene, la legge vigente consente estrema libertà anche in tema di cognome. Infatti, i membri di tale tipo di coppia possono utilizzare un cognome comune o anche possono dichiarare congiuntamente all’Ufficiale di stato civile in Comune, di voler anteporre o posporre il proprio cognome a quello comune, con il risultato di veder indicati due cognomi, invece che uno solo. La Corte Costituzionale ha peraltro precisato che, in materia di cognome unione civile, le parti possono utilizzare un cognome comune in veste di “cognome d’uso”: in pratica ciò significa che non è obbligatorio modificare i documenti anagrafici.

Concludendo, se questo è l’impianto normativo vigente, ne consegue che la scheda anagrafica individuale, pur a seguito della scelta del cognome comune, permane inalterata, e quindi con il cognome precedente; tuttavia, come accennato sopra, viene fatta annotazione negli atti di Stato civile.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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