Ferie in malattia: quando si possono chiedere e giorni concessi

Pubblicato il 22 Settembre 2020 alle 13:14 Autore: Claudio Garau
Ferie in malattia: quando si possono chiedere e giorni concessi

Ferie in malattia: quando si possono chiedere e giorni concessi

Quello di cui ci occuperemo di seguito, è un quesito interessante e verso il quale è necessario dare una risposta, dato che si ricollega ad una situazione pratica assai comune. E’ vero che la legge ammette la possibilità che il lavoratore in malattia – per non perdere il posto di lavoro – chieda ed ottenga le ferie in malattia, durante il periodo di assenza forzata dal lavoro, per motivi di salute? Vediamolo.

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Ferie in malattia, periodo di comporto ed indennità di malattia: il contesto di riferimento

La risposta sulla possibilità delle ferie in malattia, comporta prima qualche chiarimento sulla situazione che viene a presentarsi per il lavoratore malato. Ebbene, quest’ultimo ha diritto all’indennità di malattia, ovvero ad una somma che di fatto sostituisce, per ciascun giorno di assenza, quanto sarebbe stato percepito come retribuzione, in ragione dell’esecuzione della prestazione lavorativa. Ma quanto dura questa indennità?

Ebbene, dipende dalla categoria legale del lavoratore (operaio o impiegato), ma anche da quanto previsto dal CCNL di riferimento, oltre che dalla legge. Ciò che preme ricordare è che l’indennità vale per il solo “periodo di comporto”, ovvero il “comporto malattia”.

Il periodo di comporto rileva in tema di ferie in malattia, dato che costituisce il periodo di tempo in cui il lavoratore malato, conserva il posto di lavoro e pertanto non può essere licenziato. Sole eccezioni, in queste circostanze, sono date dalla giusta causa o dal giustificato motivo oggettivo, vale a dire il lavoratore – a causa della sua malattia che si è aggravata – è ormai inidoneo alla mansione assegnata in precedenza.

La durata del periodo di comporto è stabilita dalla legge, ma più nel dettaglio dalla contrattazione collettiva, che prevale sulla legge stessa, se prevede condizioni di maggior favore.

Dunque, oltrepassato il periodo di comporto, il lavoratore si trova in una delicata situazione, dato che può essere licenziato se non fa immediato ritorno sul luogo di lavoro. I giorni coperti dal comporto debbono essere contati dal lavoratore: non è onere dell’azienda fare questo conteggio. Ciò che certamente può fare il datore di lavoro è informare il dipendente della volontà di porre fine al contratto di lavoro, facendo presente di volersi avvalere delle regole in tema di licenziamento per superamento del periodo di comporto.

L’azienda insomma ha diritto a sostituire una certa persona, trascorso un certo lasso di tempo, per ragioni organizzative e/o legate alla produzione. Tuttavia, questo licenziamento non vale se il superamento del comporto è stato causato da una malattia arrecata per colpa del datore di lavoro, che per esempio non adottato tutti gli accorgimenti necessari in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.

Usufruire delle ferie durante il periodo di assenza: si può?

Alla luce di quando detto finora, poter sfruttare le ferie in malattia, potrebbe essere un valido escamotage per non essere licenziati, in caso di assenza prolungata per motivi di salute. Bisogna però capire se la normativa vigente ritiene compatibile la funzione delle ferie con la tutela del lavoratore in malattia.

Come spesso succede laddove siano in gioco questioni pratiche verso le quali non esiste una dettagliata risposta del legislatore, è stata la Cassazione a fornire un utilissimo orientamento, in una sua recente ordinanza (qui il testo).

La risposta della Suprema Corte supporta le ragioni del lavoratore in malattia e afferma che è possibile avvalersi delle ferie in malattia, se maturate in precedenza e non ancora sfruttate, in modo da evitare il licenziamento. Secondo questo giudice, tuttavia, il datore non è obbligato a dire sì al lavoratore, ma dovrà motivare l’eventuale rifiuto con ragioni concrete di tipo organizzativo. Insomma, l’azienda dovrà mostrarsi rispettosa dei principi di correttezza e buona fede, e far valere ragioni concrete ed oggettive: altrimenti l’eventuale licenziamento sarebbe illegittimo.

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Decisive, in questo senso, le seguenti parole dell’ordinanza in oggetto, che peraltro si collocano sullo stesso solco già tracciato dalla precedente giurisprudenza sull’argomento: infatti, il lavoratore “ha la facoltà di sostituire alla malattia la fruizione delle ferie, maturate e non godute, allo scopo di sospendere il decorso del periodo di comporto, gravando quindi sul datore di lavoro, cui è generalmente riservato il diritto di scelta del tempo delle ferie, dimostrare – ove sia stato investito di tale richiesta – di aver tenuto conto, nell’assumere la relativa decisione, del rilevante e fondamentale interesse del lavoratore ad evitare in tal modo la possibile perdita del posto di lavoro per scadenza dei periodo di comporto“.

In sintesi, la Cassazione ribadisce un indirizzo non nuovissimo, dato che riafferma l’assenza di incompatibilità tra tutela in caso di malattia e diritto alle ferie: ciò chiaramente va nella direzione della maggior tutela del dipendente malato che, in caso di prolungato periodo di assenza dal luogo di lavoro, può contare su questo ulteriore “appiglio” per conservare il posto di lavoro, rappresentato di giorni di riposo, ovvero dalle ferie in malattia.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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