Isee 2020 per minorenni: quando serve e in che casi è obbligatorio

Pubblicato il 1 Ottobre 2020 alle 12:08 Autore: Claudio Garau
Isee 2020 per minorenni: quando serve e in che casi è obbligatorio

 Isee 2020 per minorenni: quando serve e in che casi è obbligatorio

Già ci siamo soffermati sulla rilevanza del cosiddetto “Isee“, vale a dire l’indicatore della situazione economica equivalente, che emerge dalla dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) e che è mirato ad individuare la situazione economica di una famiglia. La dichiarazione Isee, in effetti, è detta anche Dsu o dichiarazione sostitutiva unica, e rappresenta un documento ormai divenuto obbligatorio per conseguire buona parte di bonus e agevolazioni previste dallo Stato, come ad es. il bonus bebè o il reddito di cittadinanza, solo per fare qualche esempio. Ciò in quanto fornisce una valutazione accurata della situazione economica delle famiglie, facendo riferimento al reddito di tutti i componenti, così come del loro patrimonio.

Qui di seguito vogliamo però capire quando va fatto specificamente l’Isee minorenni, ovvero una particolare tipologia di dichiarazione che rileva in alcune circostanze. Facciamo chiarezza.

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Isee minorenni: di che si tratta? il contesto di riferimento

Sgomberiamo subito il campo dai dubbi: l’Isee minorenni va fatto per poter ottenere prestazioni agevolate mirate proprio ai minorenni, ossia figli di genitori non coniugati tra loro e non conviventi. Per poterlo calcolare, l’interessato deve tenere a mente la condizione del genitore non coniugato e non convivente, per stabilire infatti se detta condizione influisca o meno sull’Isee del nucleo familiare del minorenne.

L’Isee minorenni è ad esempio necessario in ipotesi di domanda per bonus asilo nido 2020 ed è requisito indispensabile per ottenere alcune prestazioni sociali particolari come l’assegno terzo figlio, il bonus libri o la scuola materna, ma non solo.

Quel che va rimarcato è che a seguito della riforma dell’Isee del 2015, non sussiste più un Isee identico per tutti gli interessati e per tutte le agevolazioni pubbliche, essendo in gioco infatti più indicatori differenti e diversi tipi di calcolo per ciascun tipo di situazione e prestazione. Oggi comunemente si parla di Isee minorenni, ma anche di Isee universitario, Isee mini, Isee sociosanitario, Isee corrente, Isee modulo integrale o ordinario. Detta suddivisione va nella direzione di avvicinare maggiormente ciascun Isee ai bisogni ed alle richieste specifiche dei cittadini. Ma che cos’è esattamente l’Isee minorenni?

Ebbene, esso consiste in quell’indicatore utile per l’accesso alle prestazioni agevolate rivolte ai minorenni, o connesse alla presenza nel nucleo familiare di componenti al di sotto dei 18 anni. I minori in questione debbono essere figli di genitori non coniugati tra loro e anche non conviventi.

In quale nucleo familiare va inserito il figlio minore?

Delineati i tratti essenziali dell’Isee minorenni, è scontato chiedersi quale sia il nucleo familiare in cui va inserito il minorenne ai fini della dichiarazione. In via generale, il figlio minore va immesso nel nucleo familiare del genitore con cui convive.

Ma può certamente succedere che il minorenne non conviva con nessuno dei due genitori: in questa situazione quali sono le conseguenze? La risposta è differente a seconda delle specifiche circostanze:

  • se si trova in affido preadottivo, fa invece parte del nucleo familiare dell’affidatario;
  • se si trova in affido temporaneo presso uno dei genitori, quest’ultimo può ritenerlo come parte del nucleo familiare;
  • se non sussiste alcun provvedimento di affidamento definitivo, o temporaneo ad altre persone, il minorenne viene attratto nel nucleo familiare dei genitori;
  • se in comunità, ciò fa nucleo a sé.

Il meccanismo di questa dichiarazione

Nell’Isee minorenni il genitore non convivente e non coniugato con l’altro genitore, è di fatto integrato nel nucleo familiare del figlio, sempre che non sia effettivamente assente dalla famiglia perché:

  • sposato con una persona differente dall’altro genitore;
  • ha dei figli con una persona differente dall’altro genitore;
  • è obbligato a pagare gli assegni periodici per il mantenimento dei figli, disposti con provvedimento del giudice;
  • è stato escluso dalla potestà sui figli;
  • ha subito un provvedimento di allontanamento dalla residenza della famiglia;
  • è stata accertata, dal giudice o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali, la sua estraneità sul piano dei rapporti affettivi ed economici.

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Nei primi due casi – genitore sposato o con figli con altra persona – la legge dispone che il genitore convivente non può essere integralmente escluso dall’Isee, ma è piuttosto integrato nel nucleo come componente aggiuntiva della situazione economica del genitore non convivente. Negli altri casi considerati, il genitore non convivente non deve invece essere incluso nel nucleo del figlio; nella Dsu (quadro D) viene richiesto solo il nome e il codice fiscale del genitore non convivente, e deve in particolare essere spuntata la casella “il genitore non convivente è in una delle seguenti condizioni”. In buona sostanza, colui che effettua la dichiarazione non deve immettere i redditi, il patrimonio ed altre informazioni del genitore escluso.

Concludendo, se il genitore è integrato come componente aggregato, questo andrà indicato nell’Isee minorenne, procedendo alla compilazione del Quadro A con relazione di parentela GNC (ossia genitore non coniugato e non convivente). Se quest’ultimo ha già un un’attestazione utile ai fini Isee del suo nucleo familiare, nella DSU è sufficiente indicare il protocollo INPS di riferimento.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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