Chi può richiedere il gratuito patrocinio nel 2020 e reddito massimo

Pubblicato il 1 Ottobre 2020 alle 15:33 Autore: Claudio Garau
Chi può richiedere il gratuito patrocinio nel 2020 e reddito massimo

Chi può richiedere il gratuito patrocinio nel 2020 e reddito massimo

Ben sappiamo che rivolgersi ad un tribunale per la tutela dei propri diritti e delle proprie pretese, ha un costo. Il privato cittadino deve infatti sostenere spese come il contributo unificato, le consulenze o la parcella del proprio avvocato. Tuttavia, non tutti sono in grado di fronteggiare queste spese, perchè di fatto non hanno un reddito sufficiente a coprirle. Ecco dunque che interviene la normativa di tutela sul cosiddetto “gratuito patrocinio“: di seguito vediamo cos’è nel dettaglio, come funziona e quali sono i requisiti d’accesso. Facciamo chiarezza.

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Gratuito patrocinio: cos’è di preciso e requisiti per ottenerlo

Il gratuito patrocinio è un istituto molto utile, che consente anche a chi economicamente non si trova in buone condizioni, di poter contare sull’esercizio del diritto di difesa in tribunale. Infatti, anche i meno abbienti, grazie al gratuito patrocinio – detto più propriamente “patrocinio a spese dello Stato” – possono rivendicare i propri diritti innanzi ad un giudice, e sfruttando il supporto essenziale dell’avvocato, il cui compenso per l’attività svolta, sarà erogato direttamente dalle casse dello Stato.

La legge vigente prevede due tassativi requisiti per ottenere il gratuito patrocinio, eccoli in sintesi:

  • il reddito annuo imponibile non deve oltrepassare il valore di 11.493,82 euro, in base all’ultimo adeguamento Istat del 2018. La cifra presa in considerazione è quella che risulta dall’ultima dichiarazione dei redditi; bisogna tuttavia prestare attenzione al fatto che se l’interessato ad ottenere il gratuito patrocinio, vive insieme ad altri familiari, come ad es. il marito o la moglie, il reddito che rileva è quello totale di tutto il nucleo familiare (tranne alcune specifiche eccezioni, per le quali viene contato solo il reddito del singolo richiedente, riguardanti controversie che hanno a che fare con conflitti con persone dello stesso nucleo o controversie che riguardano la lesione di diritti come quello al nome o alla privacy). Nel calcolo dei redditi sono inclusi anche i redditi esenti da imposta e quelli per i quali è disposta un’imposta sostitutiva. Ricordiamo altresì che in ipotesi di patrocinio in ambito penale il limite di reddito è innalzato di € 1.032,91 per ciascuno dei familiari conviventi;
  • i motivi che sostengono le rivendicazioni della persona interessata al gratuito patrocinio, debbono essere fondati e debbono dunque essere meritevoli di essere vagliati nel merito da un magistrato; in altre parole, non si deve trattare di quella che in gergo è chiamata “lite temeraria”.

Ambo i requisiti debbono sussistere per rendere applicabile il gratuito patrocinio. Chi sono invece coloro che possono presentare richiesta di gratuito patrocinio? Eccoli di seguito:

  • tutti i cittadini italiani;
  • gli stranieri o gli apolidi regolarmente soggiornanti nella penisola;
  • gli enti e le associazioni senza scopo di lucro.

In quali cause può essere richiesto e ottenuto? Come fare domanda

Per svariate tipologie di cause, può essere domandato il gratuito patrocinio: infatti, nel processo penale l’interessato può ottenere tale beneficio laddove sia:

  • indagato;
  • imputato;
  • condannato;
  • persona offesa da un illecito penale;
  • danneggiato che desideri costituirsi parte civile;
  • responsabile civile;
  • civilmente obbligato per la pena pecuniaria.

Ma il gratuito patrocinio può essere concesso anche nell’ambito dei giudizi:

  • civili;
  • amministrativi;
  • contabili e tributari;
  • e nelle cause di volontaria giurisdizione (es: separazione consensuale, divorzio su domanda congiunta, modifica delle condizioni di separazione ecc.).

In ogni caso – come detto sopra – le controversie non debbono riguardare questioni manifestamente infondate.

La legge in materia di gratuito patrocinio concede ampia libertà, giacchè questa tutela può essere conseguita in ogni stato e grado del procedimento, ed anche in Cassazione; non solo: sia chi agisce, che chi si difende può usufruire delle prestazioni professionali di un avvocato pagato dallo Stato.

Il cittadino interessato deve dunque presentare una domanda ad hoc, e ha piena autonomia nella scelta dell’avvocato che lo tutelerà in giudizio, a condizione che il legale indicato, sia iscritto nelle liste degli Avvocati disponibili al gratuito patrocinio: non tutti i legali, infatti, effettuano la dichiarazione di disponibilità, che è e resta volontaria e viene fatta dal legale all’Ordine degli Avvocati di appartenenza. Gli Ordini degli avvocati
mettono a disposizione dei cittadini un elenco degli avvocati disponibili, consultabile sia in sede che sul sito web dell’Ordine.  

La richiesta di assistenza legale nel settore civile va inoltrata con apposita domanda (detta “istanza di ammissione”) presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati della località in cui si svolge il processo. La domanda in oggetto può essere presentata sia di persona dal richiedente (o dal suo avvocato), sia inviata tramite Raccomandata A.R.

Rimarchiamo che la firma inserita dal richiedente sulla domanda deve essere autenticata dal proprio avvocato oppure dall’interessato stesso con autocertificazione in base a quanto previsto dal DPR n. 445 del 2000. Nell’ambito penale, invece, la domanda va fatta presso l’ufficio del magistrato innanzi a cui pende il procedimento giudiziario.

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In genere, entro dieci giorni successivi dalla data di presentazione dell’istanza, sia per il patrocinio civile che penale, l’interessato potrà ricevere – a seguito di positiva valutazione – la copia del provvedimento di ammissione, da parte del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, per il patrocinio civile, o da parte del magistrato designato, per il patrocinio penale. In ipotesi di esito negativo della valutazione, all’interessato sarà comunicato il respingimento della domanda, effettuato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati territorialmente competente nei giudizi civili, amministrativi, contabili, tributari e di volontaria giurisdizione oppure dal magistrato penale competente.

Nelle circostanze nelle quali nel corso del giudizio colui che è stato già ammesso al gratuito patrocinio oltrepassasse il limite di reddito previsto dalla legge, subirà la revoca del beneficio; invece, se le sue condizioni economiche dovessero peggiorare nel corso del procedimento, divenendo compatibili con il gratuito patrocinio, questo potrà essere accordato senza indugio.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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