Multa con Photored: validità, quanti punti toglie e quando si fa

Pubblicato il 23 Ottobre 2020 alle 13:11 Autore: Claudio Garau
Multa con Photored: validità, quanti punti toglie e quando si fa

Multa con Photored: validità, quanti punti toglie e quando si fa 

Forse non tutti gli automobilisti sanno che talvolta, negli impianti semaforici, è installato il photored, un dispositivo che permette di infliggere una multa anche in assenza di membri delle forze dell’ordine nelle vicinanze. Qui di seguito vogliamo cercare di rispondere ad una questione pratica che può riguardare milioni di persone che, ogni giorno, si mettono in marcia con il proprio veicolo: in ipotesi di infrazione alle regole di cui al Codice della Strada e conseguente multa tramite photored, quando è valida quest’ultima? ovvero in che circostanze può essere contestata efficacemente dall’automobilista? e, inoltre, quanti punti patente toglie? Scopriamolo.

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Photored: che cos’è in breve

Il photored è, in buona sostanza, un apparecchio elettronico montato sul semaforo, ovvero una telecamera con sensori finalizzata ad immortalare la targa dei mezzi che passano con il segnale rosso. Nella prassi, in questo ambito di infrazioni, si può notare come gli automobilisti non siano molto inclini ad accettare di essere stati puniti e multati da una macchina. Da qui la ragione per cui, al di là della somma da versare all’erario, nono sono certo esigue le contestazioni che, ogni anno, vengono fatte contro detto tipo di multa, innanzi al prefetto o al giudice di pace.

Non è irrilevante ricordare a cosa servono i tre colori del semaforo: il verde indica la possibilità di circolare, il giallo o arancione indica di rallentare, e il rosso lo stop immediato del veicolo. In base a quanto previsto nel CdS, in ipotesi di accensione del segnale giallo il guidatore non può più oltrepassare la linea di arresto, sempre che – nel momento in cui scatta il giallo – l’automobilista non sia già così avanti nel tratto di strada, da non doversi fermare, bensì procedere per sgomberare l’area il più rapidamente possibile.

Rimarchiamolo: la luce rossa scatta sempre dopo quella gialla, ed è il mancato rispetto della prima che porta alla sanzione. Tuttavia, è intuibile che la durata del giallo è essenziale ai fini di non incappare in una multa: la Corte di Cassazione ha infatti statuito che la durata del giallo nel semaforo con photored non può scendere sotto i 3 secondi, dando per scontato che i mezzi non oltrepassino – come dovrebbero fare – i 50 km/h.

E’ chiaro che l’infrazione è individuata laddove il semaforo sia rosso: passare con il giallo non porta a conseguenze sanzionatorie. La prima foto al veicolo viene registrata nel momento in cui il mezzo passa sopra ai sensori del dispositivo, collocati innanzi alla linea di arresto, mentre una ulteriore seconda foto è scatta nel momento nel quale l’auto passa sopra il dispositivo rilevatore, inserito dopo la barra di arresto.

La legge è chiara sotto questo punto di vista: le foto debbono essere sempre due e affinchè possa essere inflitta la sanzione pecuniaria, nelle foto debbono comparire insieme sia il mezzo sia il semaforo con il segnale rosso acceso.

Quanto si paga per questa multa e quanti punti toglie

Ottenute le foto, gli addetti redigeranno il verbale di accertamento dell’infrazione, ovviamente non sul luogo dell’infrazione, ma seguendo le regole previste per la rilevazione senza contestazione immediata. E’ il Codice della Strada che stabilisce quali sono le sanzioni previste per il passaggio con semaforo rosso: si tratta di una multa che oscilla tra un minimo di 163 euro e un massimo di 652 euro. Ma non solo: in dette circostanze, scatta anche la decurtazione di 6 punti patente di guida, che diventano 12 se si tratta di neopatentati. E’ anche vero che se la trasgressione è compiuta di notte, ovvero tra le ore 22 e le 7, la multa nel minimo è aumentata di un terzo della somma-base. In ipotesi di recidiva, scatta la sospensione della patente.

C’è tuttavia da puntualizzare un dato: se l’automobilista oltrepassa la linea di arresto ma non l’incrocio in cui è situato il semaforo, viene parzialmente “perdonato”: infatti, la multa è ridotta, come anche la sottrazione dei punti patente, che sono solo 2.

Quando far valere la nullità della multa?

Secondo recente giurisprudenza, la multa tramite photored può essere oggetto di annullamento, con ricorso innanzi al prefetto o giudice di pace, se il Comune non esibisce in corso di causa la delibera dell’ente, che autorizza l’installazione dell’impianto con photored. Significative le parole usate dal giudice di merito che ha deciso una vicenda per la quale l’automobilista aveva fatto ricorso, ritenendo di essere stato ingiustamente multato: “Nei giudizi di opposizione alla sanzione amministrativa pecuniaria per infrazioni al Codice della strada si verifica un’inversione dei ruoli delle parti: in deroga alla regola generale – che impone l’onere della prova a colui che inizia il giudizio – in questa materia non è il ricorrente a dover dimostrare la la legittimità dell’operato della pubblica amministrazione, ma è quest’ultima, dopo la contestazione del cittadino, tenuta a dare prova di aver agito nel pieno rispetto della legge“.

La Cassazione ha inoltre chiarito che – a differenza degli impianti autovelox – la presenza del photored non va obbligatoriamente segnalata agli automobilisti: quindi un eventuale ricorso fondato su una mancata segnalazione, non condurrebbe ad esiti positivi per il ricorrente. Invece, di nullità potrà parlarsi se il photored è stato installato fuori dai centri abitati, in un tratto di strada non autorizzato dal Prefetto. L’autorizzazione – ai sensi dell’art. 201, comma 1 quater, Codice della strada – è infatti in questi casi condizione di validità della multa.

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Concludendo, il photored è un impianto che va omologato prima di inserirlo presso l’incrocio semaforico e va sottoposto – per legge – a revisione annuale, per garantirne il corretto funzionamento. Tuttavia, in queste circostanze, la giurisprudenza concorda sul fatto che spetti al ricorrente – ovvero l’automobilista – dimostrare l’oggettivo malfunzionamento, non essendo sufficiente l’omissione della revisione annuale.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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