Contratto riders: si tratta di lavoro autonomo o subordinato?

Pubblicato il 5 Novembre 2020 alle 12:59 Autore: Claudio Garau
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Contratto riders: si tratta di lavoro autonomo o subordinato?

Il contratto riders è un argomento che resta oggetto di vivaci discussioni e di opinioni differenti, giacchè non è possibile dare una risposta univoca alla domanda su quale tipologia di contratto applicare a detta categoria di lavoratori: infatti, sono le mansioni svolte e le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa a far propendere, di volta in volta, per natura subordinata o natura autonoma del rapporto di lavoro che lega il rider all’azienda di food delivery. Vediamo dunque di spiegare come orientarsi in questa professione tanto diffusa in quest’ultimo periodo.

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Contratto riders: il contesto di riferimento e come lavorano

Prima di occuparci della questione della tipologia del contratto riders, spendiamo qualche parola sulla citata categoria di lavoratori. Essi altro non sono che fattorini o ciclo-fattorini, ovvero addetti alla consegna a domicilio di cibo, che si spostano per vie e strade cittadine, in motorino o bicicletta. I riders solitamente lavorano per grandi aziende di food delivery: Deliveroo, Glovo e Just Eat sono tra le più conosciute. Ma possono anche essere direttamente impiegati da pizzerie, fast food o ristoranti, specialmente nelle grandi città. Dal punto di vista retributivo, nella generalità dei casi sono pagati all’ora o per singola consegna.

Il contratto riders prevede che le modalità di lavoro comportino la ricezione dell’ordine di consegna da parte del fattorino, ovvero una notifica sul dispositivo aziendale o sul proprio smartphone, che arriva dalla centrale operativa dell’azienda di food delivery, oppure la chiamata telefonica del ristorante che lo incarica della consegna di cibo ad un cliente.

Di seguito, il rider va nella pizzeria, ristorante o fast food, ritira il cibo da consegnare o lo posizione nell’apposito zaino termico o box. A seguito di ciò, non gli resta dunque che consegnare il pranzo o la cena al cliente che aveva fatto l’ordinazione, presso la sua residenza o presso l’ufficio in cui lavora. Giunto a destinazione, il rider citofona e consegna il cibo al cliente che l’aveva ordinato. Può anche essere incaricato di gestire il pagamento, laddove l’ordine non sia già stato pagato online: incassa così l’importo spettante e dà il resto al cliente.

Riassumento, compiti essenziali del rider, durante il viaggio, sono i seguenti:

  • utilizzare navigatori o app con mappe per l’orientamento sul territorio;
  • servirsi del proprio senso dell’orientamento e delle proprie conoscenze delle aree locali, per poter raggiungere il cliente nel minor tempo possibile. Pensiamo ai casi in cui il rider conosca delle scorciatoie per evitare vie affollate in città;
  • guidare il mezzo in modo prudente e sicuro, onde salvaguardare la propria incolumità, ma anche proteggere il cibo che andrà consegnato.

Dal punto di vista dell’organizzazione del lavoro, il contratto riders prevede anche che il fattorino possa ritirare il cibo per una sola consegna oppure per più consegne.

Quale contratto applicare?

Alcuni mesi fa, era apparsa su tutti i giornali la notizia per la quale dei ciclo-fattorini dell’azienda di consegne a domicilio Foodora, avevano dato luogo ad un contenzioso per vedersi riconosciuta la natura subordinata, e non autonoma, del loro rapporto di lavoro. Ciò a riprova di quanto sia controversa la questione circa l’inquadramento contrattuale da darsi a tale categoria professionale, oggi ancora più diffusa e attiva sul territorio, anche a causa delle restrizioni anti-coronavirus.

Su un punto però si registra una sostanziale convergenza: oggi il contratto riders, nella generalità dei casi, non tutela adeguatamente detti lavoratori, che spesso sono socialmente considerati tra i meno protetti sul piano dei diritti e delle garanzie contro fenomeni di sfruttamento.

La prassi infatti ci ricorda che la gran parte delle società di food delivery non assumono detti ciclo-fattorini con contratto di lavoro subordinato, ma con contratti che prevedono minori tutele, e in definitiva meno oneri e costi per il datore di lavoro. Tra essi, ricordiamo qui i contratti di lavoro a progetto, i contratti co. co. co. e i contratti di lavoro autonomo.

Ecco dunque spiegato l’acceso dibattito circa la corretta qualificazione giuridica da dare ai contatti riders: la stessa prassi ci presenta soluzioni contrattuale assai differenti tra loro.

Soprattutto, far lavorare un fattorino con uno dei contratti riders non rientranti tra quelli di lavoro subordinato, permette all’azienda di evitare di applicare alcuni rilevanti diritti e tutele previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti. Ricordiamo a titolo meramente esemplicativo:

Ecco dunque intuibile il perchè numerosi fattorini, negli ultimi mesi, hanno impugnato il contratto riders e hanno intrapreso delle vere e proprie azioni legali contro le loro aziende di distribuzione cibo a domicilio: lo scopo è quello di ottenere il ricoscimento, a livello giudiziario, della natura subordinata del rapporto di lavoro e quindi anche del relativo contratto riders.

La stessa Corte di Cassazione ha avuto modo di pronunciarsi sul punto e ha fornito un utilissimo chiarimento, giacchè ha concluso che anche ai riders vanno estesi la tutela, i diritti e le garanzie del lavoro subordinato laddove le loro prestazioni di lavoro siano:

  • continuative nel corso del tempo e quindi non sporadiche;
  • personali;
  • organizzate in modo sistematico dal committente.

La Cassazione ha inoltre escluso, in una diversa sentenza, che si possa parlare di lavoro a progetto in caso di contratto riders, posto che i fattorini compiono una mera attività di consegna di cibo a domicilio, ovvero compiti meramente esecutivi di ordini stabiliti dall’azienda di food delivery. Viene insomma a mancare, da un punto di vista logico, quell’elemento di autonomia che caratterizza inequivocabilmente il lavoro a progetto. Ecco dunque che i rapporti di lavoro di cui ai contratti riders debbono – se mai -essere ricondotti alla categoria dei rapporti di lavoro subordinato.

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Concludendo, va da sè che se, in tribunale, viene acclarata la natura subordinata della prestazione lavorativa del rider, ne conseguono aspetti risarcitori non di poco conto. Infatti, l’azienda sarà tenuta a mutare il rapporto di lavoro, divenendo subordinato a tutti gli effetti – con i diritti e le tutele che ne conseguono – ma soprattutto dovrà versare al lavoratore le differenze di retribuzione, a suo tempo non versate giacchè questi era stato inquadrato come autonomo e non come dipendente.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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