Decreto ingiuntivo: che cos’è e quale finalità ha. La guida rapida

Pubblicato il 9 Novembre 2020 alle 15:31 Autore: Claudio Garau
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Decreto ingiuntivo: che cos’è e quale finalità ha. La guida rapida

I rapporti di debito-credito sono quanto di più diffuso nelle dinamiche tra i privati. Pensiamo, ad esempio, al caso del condomino moroso o al caso di colui che esegue lavori in una abitazione e non riceve il compenso per quanto svolto, o ancora al caso del datore di lavoro che non paga gli stipendi o al credito relativo all’onorario del professionista (come il notaio).

In questo contesto, il decreto ingiuntivo rappresenta un’ottima opportunità per il creditore, che non riesce a recuperare quanto dovuto dal debitore o dai debitori. Infatti, nelle circostanze in cui l’obbligo di saldare un credito non sia adempiuto spontaneamente e senza indugio da parte del debitore, una valida opzione di tutela, per quella che è la legittima pretesa del creditore, è rappresentata dal decreto ingiuntivo, ovvero dal suo iter specifico. Vediamo più nel dettaglio cos’è utile ricordare.

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Decreto ingiuntivo: di che si tratta in concreto?

Dal punto di vista giuridico, il decreto ingiuntivo e il correlato iter – detto ‘procedimento monitorio’ – costituiscono strumenti che il legislatore offre a tutti coloro che devono recuperare un credito non riscosso: tramite il decreto, il creditore si avvale infatti un mezzo rapido per procurarsi il titolo esecutivo, ossia il presupposto obbligatorio per poter far iniziare la procedura di esecuzione forzata sui beni del debitore, che serve al recupero coattivo del credito e al soddisfacimento del credito vantato. Ma che cos’è di fatto un decreto ingiuntivo?

Ebbene, altro non è che il formale provvedimento del giudice civile, che dispone, su volontà del creditore – titolare di un titolo di credito qualificato come certo, liquido, esigibile e fondato su prova scritta (ad es. un contratto) – l’ingiunzione al debitore di rispettare ed adempiere alla propria obbligazione civilistica. E ciò nel termine perentorio di 40 giorni dalla formale notifica del decreto ingiuntivo, con l’avviso che il debitore stesso potrà fare opposizione in questo periodo di tempo e, in assenza, sarà possibile dar luogo all’esecuzione forzata: ciò dispongono le norme del Codice di procedura civile. 

Va rimarcato che si tratta di una procedura molto rapida, essendo basata su una dimostrazione oggettiva data dal titolare dei diritto di credito, ma anche sull’assenza di contraddittorio. Come detto sopra, però, il creditore deve essere munito di prova scritta che attesti il suo diritto di credito.

Alcuni aspetti chiave della procedura

Il decreto ingiuntivo è, come detto, un provvedimento giudiziario che è redatto su istanza dell’interessato, ovvero il creditore che deposita in tribunale un ricorso ad hoc. Il procedimento in questione è puramente di natura documentale: ciò significa che è basato sui documenti fatti valere dal creditore stesso e che certificano la sua legittima pretesa (ad es. un contratto che prevede il versamento di una certa somma per l’opera svolta).

Il debitore, a seguito della notifica del decreto ingiuntivo, è posto davanti a 3 possibili alternative o opzioni:

  • a seguito della notifica, versa quanto dovuto e risolve la situazione;
  • fa opposizione al decreto ingiuntivo tramite una vera e propria causa civile contro il creditore, con l’assistenza di un avvocato, in cui contesta l’esistenza del credito in oggetto;
  • lascia che il tempo scorra e fa scadere i 40 giorni suddetti: per questa via, il decreto ingiuntivo diventerà definitivo e pari alla forza di una sentenza irrevocabile. In queste condizioni, il creditore potrà agevolmente avviare l’espropriazione forzata tramite pignoramento.

In via generale, ricordiamo altresi che – in base all’art. 637 Codice di procedura civile – la competenza ad emettere il decreto ingiuntivo è del giudice di Pace o ‘in composizione monocratica, il tribunale che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria‘. In buona sostanza la competenza è del giudice di pace o del tribunale, in relazione al valore del credito per cui il creditore si tutela.

Quanto alle tempistiche entro cui giungere al decreto, esse sono molto variabili, giacchè nulla la legge dice in proposito: la prassi però ci ricorda che di solito i giudici di pace sono un po’ più veloci dei tribunali, ma tutto è legato al carico di lavoro del singolo ufficio, oltre che alla complessità della documentazione fornita a sostegno del proprio diritto di credito.

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La provvisoria esecutività

Se in linea generale, occorre aspettare 40 giorni prima che il decreto ingiuntivo divenga esecutivo, va però ricordato che il creditore può – in attesa che la causa civile sia decisa con provvedimento giudiziario – chiedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo. Infatti, se il credito si fonda su un titolo di credito, ovvero documenti di un certo valore probatorio come ad es. un assegno circolare o una cambiale, o se sussiste un grave pericolo in caso di ritardo, oppure ancora se il creditore pone innanzi al giudice documenti sottoscritti dal debitore che attestano il credito, sarà possibile domandare ed ottenere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo.

Concludendo, si può ben notare che la legge prevede opportuni strumenti di tutela a favore del creditore che non riesca ad ottenere quanto è suo diritto ottenere dal debitore: tuttavia, per ottenere un provvedimento giudiziario favorevole, dovrà muoversi rispettando tutti i requisiti procedurali in materia. Se lo farà, il suo diritto di credito sarà comunque garantito.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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