Come dare le dimissioni e quando sono per giusta causa?

Pubblicato il 15 Dicembre 2020 alle 13:24 Autore: Claudio Garau
Stretta di mano

Come dare le dimissioni e quando sono per giusta causa?

Non sono rari i casi in cui un lavoratore decide di cambiare lavoro, perchè ritiene l’occupazione attuale non più conforme alle sue aspirazioni o attitudini. Analogamente, c’è chi ad esempio vuole lasciare l’attuare posto di lavoro perchè ha maturato l’intenzione di trasferirsi all’estero. Ebbene, in casi come questi il lavoratore deve conoscere in anticipo quali sono gli step da compiere per effettuare le dimissioni, in conformità alla legge e al contratto collettivo di categoria. Vediamo a che cosa prestare attenzione.

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Dimissioni e tipologia di contratto di lavoro

Il contratto di lavoro si basa, anch’esso, sul principio di autonomia privata e le parti – ovvero datore di lavoro e lavoratore – sono libere, entro certi limiti, di porre fine anticipata a detto contratto. Il datore può avvalersi, ad esempio, delle regole sul licenziamento per giusta causa. Nel caso del lavoratore, invece, il recesso accade attraverso le regole sulle dimissioni che, se non rispettate, possono anche condurre ad una responsabilità per danni nei confronti dell’azienda che si intende abbandonare.

Ecco dunque che non è possibile obbligare un pur bravo impiegato a continuare un rapporto di lavoro per il quale non c’è più alcun interesse. In base alle norme del diritto del lavoro, un lavoratore che ha firmato un  contratto di lavoro a tempo indeterminato, può dimettersi in qualsiasi momento, senza dover specificare la motivazione che lo ha condotto al recesso dal rapporto di lavoro.

Non si può dire altrettanto e non si può duinque parlare di recesso dal rapporto di lavoro, se il contratto è a tempo determinato. Infatti, in dette circostanze le parti si sono obbligate a dare applicazione al contratto fino al termine. Soltanto la giusta causa, consentirebbe al lavoratore di andarsene prima della scadenza. Pertanto, dare le dimissioni in anticipo esporrebbe il lavoratore al risarcimento danni verso l’azienda.

Come dimettersi: ecco gli step obbligatori e la giusta causa

Come detto, il lavoratore può recedere dal rapporto di lavoro senza fare alcun cenno al motivo che l’ha portato a questa scelta: infatti, l’obbligo che invece sussiste è quello di rispetto del periodo di preavviso di dimissioni, incluso nel CCNL di categoria, ovvero quello applicato al lavoratore in questione. E’ dunque dovere del lavoratore leggere nel contratto collettivo qual è il periodo di preavviso da considerare.

Fondamentalmente la durata temporale del cosiddetto preavviso è legata a tre distinti fattori:

  • categoria legale;
  • inquadramento del lavoratore;
  • anzianità di servizio del lavoratore.

Il lavoratore è tenuto a rispettare il preavviso di dimissioni, anche perchè – se non lo fa – l’azienda potrà pacificamente trattenere dalle somme dovute per fine rapporto quella che è definita ‘indennità sostitutiva del preavviso’ , ovvero una somma di denaro corrispondente alla retribuzione del lavoratore, versata nel periodo preavviso non rispettato (ovvero le mensilità).

In un solo caso previsto dalla legge, il lavoratore non deve dare le dimissioni con preavviso: si tratta della sussistenza della giusta causa, ovvero un comportamento talmente riprovevole del datore di lavoro, che rompe definitivamente il legame di fiducia che caratterizza il rapporto di lavoro, tanto da impedire la permanenza del lavoratore in ufficio. Pensiamo, giusto per fare qualche esempio, ai casi di minacce, molestie sessuali o mobbing.

Per lasciare il posto di lavoro bisogna usare internet

Appresa quale sia la durata del preavviso di dimissioni da rispettare, il lavoratore deve oggi dimettersi attraverso gli strumenti informatici. Infatti da qualche anno, non basta più una comune lettera di dimissioni, ma è necessario seguire l’iter incluso sul sito web apposito.

Attenzione però: per fare accesso al modulo internet per rendere nota l’intenzione di dare le dimissioni è necessario possedere:

  • Pin dispositivo Inps;
  • oppure lo Spid.

Se chi intende dimettersi non è particolarmente ferrato con le nuove tecnologie può servirsi dell’apporto di un intermediario autorizzato, come la sede locale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, gli enti bilaterali, una commissione di certificazione del contratto di lavoro, un consulente del lavoro o un sindacato. Insomma, le alternative non mancano.

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Una volta effettuata la presentazione delle dimissioni online, l’interessato potrà altresì salvare la stessa domanda, che di seguito sarà inviata alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro e alla casella Pec del datore di lavoro. Tuttavia, la legge ammette che il lavoratore possa cambiare idea: infatti, può tornare sui propri passi e decidere di restare in azienda, ma entro il termine di 7 giorni dal giorno dell’inserimento dei dati sul sito web apposito. Concludendo, come si vede, si tratta di vari step, che vanno rispettati ad uno ad uno, per poter garantire al lavoratore di dare le dimissioni senza rischi risarcitori verso il datore.

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L'autore: Claudio Garau

Laureato in Legge presso l'Università degli Studi di Genova e con un background nel settore legale di vari enti e realtà locali. Ha altresì conseguito la qualifica di conciliatore civile. Esperto di tematiche giuridiche legate all'attualità, cura l'area Diritto per Termometro Politico.
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