A metà del guado: il punto sui ricorsi elettorali in Piemonte

Pubblicato il 18 Ottobre 2010 alle 09:16 Autore: Andrea Carapellucci

La legge attribuisce entrambi i poteri: saranno considerazioni giuridiche e di opportunità a determinare la decisione. La prima ipotesi, l’annullamento del voto, sarebbe giustificata dalla seguente considerazione: non è possibile prevedere come avrebbero votato gli elettori che (inconsapevolmente ed in perfetta buona fede) hanno scelto le liste escluse. Di conseguenza: è preferibile ripetere le operazioni elettorali, per assicurare a tutti il diritto di scegliere i candidati preferiti. La seconda ipotesi, cioè il “ribaltamento” del risultato sarebbe sorretta invece da una considerazione altrettanto persuasiva: l’annullamento del voto danneggerebbe ingiustificatamente un gran numero di soggetti (a cominciare da tutti coloro che sono stati eletti regolarmente) e – inoltre – si configurerebbe come una mera finzione. A differenza di un procedimento amministrativo che può essere ripetuto, a distanza di tempo, in condizioni sostanzialmente immutate, il voto è invece un evento naturalmente irripetibile. Basti pensare al fatto che i candidati alla carica di presidente, in caso di nuove elezioni, sarebbero quasi certamente diversi: il centrosinistra pare orientato a non ricandidare Bresso. Non si possono riportare indietro le lancette dell’orologio, e della politica, a prima dell’estate.

All’esito del riconteggio, quindi, i giudici del T.A.R. avranno di fronte a loro due difficili alternative. La loro decisione, qualunque sia, sarà certamente contestata da più parti.

Nel frattempo, una seconda partita si giocherà tra le mura di Palazzo Spada, a Roma, sede del Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato dovrà decidere sull’appello proposto contro la sentenza parziale del T.A.R. (quella che ha escluso le liste). Infatti, l’accoglimento del ricorso è stato contestato dagli interessati, che ritengono del tutto legittima la partecipazione al voto delle due liste escluse.

Come spesso avviente in questi casi, la decisione d’appello del Consiglio di Stato sulla sentenza parziale giungerà probabilmente in contemporanea (a qualche giorno di distanza) da quella definitiva di primo grado (del T.A.R.). Ciò non comporterà però alcuna distorsione: è evidente, infatti, che l’eventuale annullamento della sentenza parziale porrà nel nulla la sentenza definitiva, che dipende in tutto e per tutto dalla precedente (se non c’è l’esclusione delle liste non si pone il problema delle conseguenze dell’esclusione). In caso di conferma della decisione di primo grado, invece, la sentenza definitiva (annullamento del voto o proclamazione di Bresso) potrà essere autonomamente impugnata – con alcuni limiti: i legali di Cota potranno sostenere unicamente che – ferma l’esclusione delle liste – i voti da queste riportati devono comunque essere considerati validi per il presidente, sulla base della nota regola per cui con una croce sul simbolo della lista si esprime una doppia preferenza (vedi gli spot istituzionali sule modalità del voto). In questo caso, non ci sarebbero conseguenze apprezzabili sul voto.

Le decisioni del Consiglio di Stato saranno inappellabili. E’ vero che la Costituzione prevede la possibilità di ricorrere alla Corte di Cassazione avverso le sue sentenze, ma solo “per motivi di giurisdizione”. In questo caso, risparmiando ai lettori i tecnicismi, non sembra esservi alcun dubbio sul fatto che la decisione spetti al T.A.R. e non ai tribunali ordinari: quindi nessuna possibilità di un ulteriore grado di giudizio.

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L'autore: Andrea Carapellucci

Analista giuridico di TP, si è laureato in Giurisprudenza all’Università di Torino ed è dottorando in Diritto amministrativo presso l’Università degli Studi di Milano.
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