Piemonte, il Consiglio di Stato dà ragione a Cota (e a TP?)

Pubblicato il 19 Ottobre 2010 alle 21:51 Autore: Andrea Carapellucci
cota dimissioni dei consiglieri in Piemonte

In estrema sintesi: il T.A.R. aveva sentenziato che la lista di Scanderebech non avrebbe dovuto essere ammessa, nonostante presentasse tutti i requisiti formali, sulla base di una complessa interpretazione della legge elettorale. L’ex esponente dell’UDC avrebbe infatti rispettato la lettera della legge, tradendone lo spirito. Tutto ruota attorno alla possibilità, prevista dalla legge regionale, di presentare senza il supporto di firme liste elettorali con denominazione e simbolo diversi da quelli già presentati, ma comunque “collegate” allo stesso movimento politico. La dichiarazione di collegamento è compito del capogruppo in consiglio regionale: Scanderebech lo era, al momento della presentazione della (sua) lista, ma era già stato espulso dal suo partito e non poteva più pertanto esserne considerato un rappresentante.

Il T.A.R. ha lungamente argomentato sulla necessità di una interpretazione non formalistica della legge, facendo prevalere il dato sostanziale sulla qualifica, ancora ricoperta, di capogruppo (in buona sostanza: Scanderebech aveva lasciato l’UDC e non poteva più presentare una lista a suo nome).

Il Consiglio di Stato – probabilmente – non ha accolto questa interpretazione, confermando l’opinione diffusa tra i legali delle diverse parti, che TP aveva ritenuto opportuno anticipare.

Ai lettori diamo nuovamente appuntamento all’indomani della pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato.

 


Andrea Carapellucci, analista giuridico di TP, si è laureato in Giurisprudenza all’Università di Torino ed è dottorando in Diritto amministrativo presso l’Università degli Studi di Milano.

L'autore: Andrea Carapellucci

Analista giuridico di TP, si è laureato in Giurisprudenza all’Università di Torino ed è dottorando in Diritto amministrativo presso l’Università degli Studi di Milano.
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